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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3207/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (14/12/2022) che aveva confermato la condanna per diffamazione commessa con mezzo telematico (art. 595, commi 2 e 3 c.p.) per un post sul blog contro il magistrato Mollace. I motivi principali del ricorso erano: (1) nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per mancato riporto testuale, a pena di nullità, dell'avvertimento previsto dall'art. 419 c.p.p.; (2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione di merito (in particolare perché i giudici avrebbero ignorato la "copiosa documentazione" a favore della tesi del ricorrente) e, in parte separata, doglianza sulla erronea determinazione della pena, ritenuta sproporzionata e non conforme ai principi di libertà di espressione tutelati dalla giurisprudenza CEDU e dalla Consulta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto alle censure sulla validità dell'avviso di udienza preliminare e sulla gravità della valutazione probatoria: ha ritenuto infondato il primo motivo (la formula diversa era ritenuta equipollente e non comportante nullità) e inammissibile/genericamente infondato il secondo nella parte relativa alla valutazione del merito. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata soltanto in ordine alla pena (pena detentiva di 3 mesi) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame della determinazione della pena, perché i giudici del merito non hanno motivato l'applicazione della pena detentiva sulla base dei parametri stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n.150/2021) e dalla giurisprudenza convenzionale (eccezionale gravità: discorsi d'odio/istigazione alla violenza o campagne di disinformazione sistematiche e consapevolmente false). Inoltre la Cassazione ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in Cassazione dalla parte civile (liquidate in euro 4.000 oltre accessori). La questione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non è stata esaminata per insussistenza del valido rapporto di impugnazione su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    art. 595 commi 2 e 3 cod. pen.

    Norma incriminatrice della diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità; la Corte ha confermato l'affermazione della responsabilità penale sulla base della ricostruzione fattuale dei giudici di merito

  • art. 419 c.p.p.

    "qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies"

    La Corte ha ritenuto che una formulazione non letteralmente coincidente ma sostanzialmente equivalente nell'avviso di udienza non comporta nullità se dal testo risulta chiaramente comunicata la conseguenza della mancata comparizione; non è necessario il riporto pedissequo della dizione normativa quando il significato sia identico

  • artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies c.p.p.

    Richiamati come conseguenze procedurali in caso di mancata comparizione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'indicazione di applicazione di tali norme sia sufficiente a informare l'imputato

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: lett. c) nullità per vizio formale del decreto di fissazione; lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo alla nullità formale e in parte manifestamente infondato/generico quello relativo alla motivazione

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020

    Consente il trattamento cartolare del procedimento; la Corte ha trattato il ricorso in forma cartolare ai sensi di tale disposizione

  • Corte costituzionale, sent. n.150 del 12/07/2021

    Ha delimitato la compatibilità costituzionale dell'applicazione della pena detentiva per la diffamazione, affermando che la pena detentiva è ammissibile solo per fatti di "eccezionale gravità" (es. discorsi d'odio/istigazione alla violenza o campagne di disinformazione sistematiche e consapevolmente false). La Cassazione ha disposto il rinvio perché i giudici di merito non hanno motivato la pena entro questi parametri

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021 - Boccia)

    Ha recepito e applicato i principi della Consulta circa la necessità di riservare la pena detentiva a ipotesi di "eccezionale gravità"; tale orientamento è stato richiamato dalla Cassazione nel valutare l'adeguatezza della pena inflitta

  • Giurisprudenza CEDU (diritto alla libertà di espressione)

    Richiamata come parametro di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione; la Corte indica che restrizioni più severe (pena detentiva) devono essere giustificate da esigenze straordinarie di tutela del bene leso

Massime di principio

  • Una formulazione non letterale dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non determina automaticamente la nullità se il contenuto pratico e le conseguenze per la mancata comparizione risultano chiaramente comunicati all'imputato (equipollenza sostanziale).
  • Per il reato di diffamazione a mezzo stampa o telematico l'applicazione della pena detentiva è possibile solo in casi di "eccezionale gravità": discorsi d'odio/istigazione alla violenza o campagne di disinformazione vaste, sistematiche e consapevolmente false; altrimenti la pena deve essere calibrata tenendo conto della libertà di espressione.
  • Quando si riferiscono fatti remoti nel tempo, chi esercita la cronaca o critica ha maggiori obblighi di verifica delle fonti: la giustificazione del diritto di cronaca è meno facilmente invocabile per notizie lontane nel tempo senza adeguata verifica.
  • In sede di ricorso per cassazione è essenziale specificare con precisione gli atti e le ragioni contestate: censure vaghe o riferimenti generici alla documentazione possono rendere il motivo inammissibile o manifestamente infondato.
  • La Corte di Cassazione non può dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata se il ricorso non produce un valido rapporto di impugnazione sulla materia sostanziale (quindi l'eventuale prescrizione sopravvenuta non è valutabile se il ricorso è inammissibile su quei punti).
  • La parte civile che vigila e presenta conclusioni anche in Cassazione può ottenere la rimborsabilità delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado, se l'imputato ha proposto il ricorso e la parte civile ha dovuto difendersi

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