Cassazione Civile, Ordinanza n. 07705/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1307/2018. Dal testo emerge solo che la controversia riguardava una materia di pubblico impiego scolastico e, in particolare, la domanda era divenuta priva di interesse a seguito di interventi normativi successivi al ricorso, che avevano previsto concorsi anche straordinari per l'ingresso in ruolo. Prima della decisione, il difensore delle ricorrenti ha depositato memoria dichiarando di non insistere per l'accoglimento della domanda e ha prodotto atti di rinuncia al ricorso sottoscritti da tutte le ricorrenti e notificati al Ministero, che a sua volta ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e delle rinunce, rilevando che il processo doveva quindi estinguersi. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che la spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustificasse la compensazione; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità, pur in mancanza di accettazione formale delle rinunce ai fini dell'art. 391, comma 4, c.p.c., valorizzando la desistenza spontanea determinata da fatti sopravvenuti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'estinzione del processo non sia ipotesi contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La mancanza di accettazione della rinuncia non impedisce, nel caso concreto, la declaratoria di estinzione del processo, essendo comunque intervenuta la spontanea desistenza delle ricorrenti per fatti sopravvenuti.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
L'estinzione del processo non integra una delle ipotesi che consentono il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando tutte le parti ricorrenti rinunciano al ricorso e la rinuncia è accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse, il processo di legittimità può essere dichiarato estinto.
- Ai fini della compensazione delle spese, la Corte può valorizzare la spontanea desistenza determinata da fatti sopravvenuti anche in assenza di un'esplicita istanza della controparte successiva alla notifica dell'atto abdicativo.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, se tale evento non è espressamente previsto dalla norma.
- La rinuncia al ricorso e la sopravvenuta perdita di interesse costituiscono fatti idonei a chiudere il giudizio senza necessità di una decisione sul merito delle censure originarie.
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