Cassazione Civile, Ordinanza n. 18349/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto assoggettabile ad IVA, con aliquota ordinaria, l’operazione con cui, nell’ambito del trasferimento di un ramo d’azienda, sarebbe stato trasferito anche un contratto di fornitura di sabbia, unitamente alla posizione creditoria per acconti già versati e non ancora restituiti tramite consegne. La contribuente ha sostenuto che l’operazione non integrasse una cessione di contratto imponibile, ma dovesse essere qualificata in modo diverso, facendo leva sull’art. 2558 c.c. e sul contenuto dell’atto di conferimento del ramo d’azienda e del relativo allegato, dai quali sarebbe risultato il trasferimento del contratto insieme all’azienda e non una sua autonoma cessione. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 2558 c.c., sostenendo che, una volta trasferita l’azienda, il contratto inserito nell’elenco dei rapporti ceduti non poteva essere considerato oggetto di una successiva e autonoma cessione e che, per derogare al subentro automatico previsto dall’art. 2558 c.c., sarebbe stata necessaria un’espressa pattuizione contraria nel contratto di trasferimento. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato il contenuto dell’atto di trasferimento del ramo d’azienda e dell’allegato B, documenti dai quali emergerebbe l’espressa previsione della cessione del contratto di fornitura e l’assenza di un patto contrario.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che l’art. 2558 c.c., nel caso di trasferimento d’azienda, comporta di regola il subentro automatico del cessionario nei contratti non personali e non esauriti, salvo patto contrario, e che per escludere tale effetto occorre comunque una deroga pattizia, espressa o desumibile dal tenore complessivo dell’atto. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto esistente una pattuizione contraria senza però considerare il contenuto dell’atto di trasferimento del ramo d’azienda, che secondo la ricorrente deponeva invece per l’inclusione del contratto tra quelli trasferiti. Tale omissione ha integrato il vizio denunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2558 c.c. per sostenere che la qualificazione dell’operazione non fosse quella di autonoma cessione imponibile del contratto, ma che il rapporto dovesse ritenersi trasferito nell’ambito dell’operazione aziendale.
Nel trasferimento d’azienda il cessionario subentra automaticamente, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale e non siano ancora esauriti; la deroga richiede una pattuizione contraria, anche desumibile dal complessivo tenore dell’atto.
La Corte ha ritenuto ammissibile il primo motivo pur in assenza di specifica indicazione della singola ipotesi, perché dalla sostanza della censura emergeva chiaramente la deduzione di violazione di legge sostanziale.
Il ricorso è stato illustrato con memoria ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel trasferimento d’azienda, i contratti non personali stipulati per l’esercizio dell’impresa si trasferiscono automaticamente al cessionario, salvo patto contrario, senza necessità di un autonomo negozio di cessione.
- Per derogare all’effetto legale di subentro ex art. 2558 c.c. occorre una pattuizione contraria; tale volontà può risultare anche implicitamente dal complessivo contenuto dell’atto, ma deve comunque essere effettivamente accertata dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito fonda la qualificazione dell’operazione su una pretesa pattuizione contraria, il giudice deve esaminare il contenuto dell’atto di trasferimento e degli allegati rilevanti, se dedotti come decisivi dalle parti.
- È viziata la sentenza che affermi l’esistenza di un patto contrario senza confrontarsi con il documento negoziale da cui potrebbe emergere, in senso opposto, l’espressa inclusione del contratto tra quelli trasferiti.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è ammissibile se, pur non formalmente inquadrato in una specifica ipotesi dell’art. 360 c.p.c., consente comunque di comprendere che si denuncia una violazione di legge sostanziale.
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