Cassazione Penale, Ordinanza n. 16800/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze si limitavano a riprodurre argomenti già specificamente valutati nel provvedimento impugnato e che la contestazione sulla pericolosità era meramente assertiva e generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione contro il provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente censure già esaminate dal giudice di merito: in particolare, la difesa contestava l'asserita insussistenza della pericolosità del condannato e sosteneva che la pendenza di procedimenti penali a suo carico impedisse l'applicazione della sanzione alternativa dell'espulsione. Il tribunale aveva però ritenuto non dimostrato il grave pregiudizio che il rimpatrio avrebbe comportato e aveva osservato che la pendenza di procedimenti penali non osta all'espulsione, anche perché l'art. 17 d.lgs. n. 286/1998 consente il rientro in Italia per esercitare il diritto di difesa.
Norme richiamate
La pendenza di procedimenti penali non impedisce di per sé l'espulsione, poiché la norma consente il rientro in Italia per esercitare il diritto di difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente esaminate dal giudice del provvedimento impugnato senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione.
- La deduzione di un grave pregiudizio derivante dal rimpatrio deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in affermazioni meramente assertive o generiche.
- La pendenza di procedimenti penali a carico dell'interessato non esclude automaticamente l'applicazione dell'espulsione come sanzione alternativa, se la disciplina speciale consente il rientro nel territorio nazionale per l'esercizio del diritto di difesa.
- La contestazione della pericolosità dell'interessato, per essere scrutinabile utilmente in cassazione, deve essere specifica e documentata, non essendo sufficiente una formulazione astratta o apodittica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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