Cassazione Civile, Ordinanza n. 19448/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi alla Gestione artigiani, iscrivendo d'ufficio il soggetto interessato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo dimostrato che, pur essendo amministratore e socio della società, egli svolgesse all'interno dell'impresa un'attività lavorativa artigiana con caratteri di abitualità, professionalità e prevalenza, mentre la società era formalmente inquadrata nel settore industria e non iscritta all'albo delle imprese artigiane. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 443/1985, per avere la Corte ritenuto sussistenti i requisiti dell'attività artigiana; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 443/1985, in relazione all'art. 4, comma 8, l. n. 463/1959 e all'art. 3 l. n. 1533/1956, per avere confermato l'iscrizione alla Gestione artigiani nonostante la formale iscrizione della società al settore industria; 3) violazione degli artt. 2697, 2700 c.c. e 115-116 c.p.c., per asserita erronea valutazione delle prove e del valore delle dichiarazioni rese in giudizio. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati o in parte inammissibili, rilevando che si trattava di doppia conforme e che le censure miravano sostanzialmente a rivalutare il merito, senza denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha ribadito che, una volta accertata la natura artigiana dell'attività d'impresa, la mancata iscrizione all'albo delle imprese artigiane è irrilevante ai fini previdenziali, poiché tale iscrizione non ha funzione costitutiva; ha inoltre confermato che la prova dell'attività lavorativa personale e prevalente del socio nella società era stata tratta legittimamente dal materiale istruttorio e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente e del fratello. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito INPS relativo alla Gestione artigiani, ritenendo corretta l'iscrizione d'ufficio e infondate le doglianze sulla qualificazione dell'attività e sulla valutazione delle prove. Al ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di cassazione e l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per i requisiti dell'impresa artigiana; la Corte ribadisce che rilevano abitualità, professionalità e prevalenza del lavoro personale nell'attività svolta.
Richiamato come parametro per qualificare l'attività come artigiana; la Corte conferma che la prevalenza del lavoro sul capitale è requisito decisivo.
La mancata iscrizione all'albo delle imprese artigiane non esclude l'obbligo contributivo, perché l'iscrizione non ha funzione costitutiva ai fini previdenziali.
art. 4, comma 8, l. n. 463/1959
Richiamato insieme alla disciplina speciale per contestare l'iscrizione d'ufficio; la Corte non ne ricava un limite all'obbligo contributivo in presenza di attività artigiana accertata.
art. 3 l. n. 1533/1956
Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte lo considera non idoneo a scalfire l'accertamento della natura artigiana dell'attività.
La Corte afferma che la prova del credito contributivo spettava all'INPS e che tale prova è stata ritenuta raggiunta.
Esclusa la violazione della norma perché le dichiarazioni rese dalle parti non sono state trattate come prova legale, ma come elementi liberamente apprezzabili.
La censura di non contestazione è ritenuta generica, perché non indica specificamente gli atti difensivi e l'oggetto della mancata contestazione.
La doglianza sulla valutazione delle prove è respinta perché mira a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sui fatti è limitato a tale vizio, che però non era stato dedotto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, ove applicabile.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo contributivo nella Gestione artigiani, ciò che rileva è l'effettiva natura artigiana dell'attività svolta e non la sola veste formale dell'inquadramento amministrativo o l'iscrizione all'albo, che non ha funzione costitutiva.
- L'attività artigiana richiede che il lavoro personale del soggetto sia abituale, professionale e prevalente rispetto al fattore capitale; la qualifica di amministratore non esclude di per sé l'iscrizione alla gestione previdenziale se egli svolge in concreto lavoro operativo prevalente nell'impresa.
- In presenza di doppia conforme, la censura di merito sui fatti è inammissibile se non si denuncia specificamente il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Le dichiarazioni delle parti o di soggetti vicini, se non assumono valore di prova legale, possono comunque essere liberamente valutate dal giudice di merito come elementi del convincimento, senza violare l'art. 2700 c.c.
- La deduzione di non contestazione ex art. 115 c.p.c. deve essere specifica: occorre indicare gli atti rilevanti e il fatto preciso che si assume non contestato, altrimenti la censura è generica e inammissibile.
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