Cassazione Civile, Ordinanza n. 19382/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale alcuni eredi di una pensionata deceduta avevano chiesto l’integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella parte in cui non consentiva di calcolare la reversibilità in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo o comunque spettante al dante causa. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha respinto la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che la pensione di reversibilità fosse stata già sempre corrisposta nella misura del 100% della pensione percepita dalla dante causa, comprensiva dell’integrazione al minimo, con conseguente assenza di credito ulteriormente dovuto. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 429, comma 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare note di dissenso alla consulenza tecnica depositate telematicamente e ritenute irrituali; con il secondo motivo hanno denunciato l’erronea applicazione della sentenza costituzionale n. 495 del 1993, sostenendo che il ricalcolo della pensione del coniuge superstite avrebbe dovuto operare dalla decorrenza originaria, applicando specifici coefficienti di perequazione e i benefici economici previsti da altra normativa sul maturato economico di fine 1984.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la dedotta lesione del diritto di difesa era generica e comunque la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su una valutazione complessiva delle risultanze processuali e peritali, non sul solo profilo dell’irritualità del deposito delle note. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava in modo adeguato le norme asseritamente violate, non confrontava in modo puntuale il contenuto precettivo delle norme con la decisione impugnata e si risolveva in una sollecitazione al riesame delle conclusioni del consulente tecnico e della Corte d’appello. Le spese sono state dichiarate irripetibili per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.; inoltre è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge richiede un confronto specifico tra la norma asseritamente violata e la motivazione della sentenza impugnata; non basta un richiamo generico a principi o una richiesta di riesame del merito.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 429, secondo comma, c.p.c.
La censura relativa alle note di dissenso alla consulenza tecnica non è stata ritenuta decisiva, perché la Corte territoriale aveva comunque valutato l’intera dialettica processuale e le risultanze peritali nel loro complesso.
L’esonero dalle spese, già vagliato come rituale dai giudici di merito, comporta la declaratoria di spese irripetibili.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
sentenza Corte cost. n. 495 del 1993
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella parte in cui non prevedeva il calcolo della pensione di reversibilità in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo o comunque spettante al pensionato.
art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903
La disposizione, come colpita dalla sentenza costituzionale, è richiamata quale base normativa della pretesa di ricalcolo della pensione di reversibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non contiene l’indicazione puntuale delle norme invocate, l’analisi del loro contenuto precettivo e il confronto con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente prospettare in modo generico una lesione del diritto di difesa: occorre allegare un pregiudizio concreto e decisivo, soprattutto quando la causa sia stata discussa oralmente e il contraddittorio tecnico risulti comunque svolto.
- Quando la decisione di merito è fondata su una valutazione complessiva delle risultanze peritali e del contraddittorio tra le parti, la critica che si concentri su un singolo profilo formale perde decisività se non incide sulla reale base logico-giuridica della sentenza.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito o delle conclusioni del consulente tecnico; deve invece individuare specifici errori di diritto o vizi della motivazione nei limiti consentiti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto; se opera l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese sono irripetibili.
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