Cassazione Civile, Ordinanza n. 19405/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una cooperativa agricola-sociale volta ad ottenere, per gli operai a tempo indeterminato occupati nella manutenzione del verde pubblico e privato, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto per le sospensioni temporanee dell’attività agricola ex art. 8 L. n. 457/1972, con riferimento al quarto trimestre 2018 e al primo trimestre 2019. La cooperativa aveva giustificato la sospensione con una asserita "stasi stagionale" connessa alla stagione invernale e all’abbassamento delle temperature. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha negato il beneficio ritenendo che la causale invocata non integrasse le ipotesi legali di sospensione, riservate alle "intemperie stagionali" o ad altre cause non imputabili alle parti. Con il ricorso per cassazione la cooperativa denuncia, da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 457/1972, dell’art. 6 L. n. 92/1979 e dell’art. 2135 c.c., oltre a vizi motivazionali ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la "stasi stagionale" sarebbe riferibile anche alle imprese di manutenzione del verde e non solo alle imprese agricole con terreni; dall’altro, deduce violazione delle regole sulla prova e sul principio di non contestazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la valida causa di sospensione dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito e ha escluso sia un vizio di motivazione rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., sia la fondatezza delle censure di violazione di legge e di prova. Ha affermato che l’art. 8 L. n. 457/1972 contempla in modo tassativo la sospensione per "intemperie stagionali" e, accanto ad essa, per "altre cause non imputabili" solo se riconducibili alla medesima ratio di eccezionalità; l’abbassamento ordinario delle temperature nel periodo invernale non integra una causa legittimante, neppure per attività di sistemazione del verde. Ha inoltre osservato che la sospensione dell’attività era circostanza pacifica, ma era rimasta indimostrata la sussistenza di una valida causale legale diversa dal mero abbassamento termico. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e la Corte ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"intemperie stagionali"; "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori"; trattamento sostitutivo della retribuzione
La norma prevede una fattispecie tassativa di sospensione dell’attività lavorativa per eventi climatici eccezionali o per altre cause non imputabili, purché riconducibili alla stessa ratio giustificativa; l’ordinario abbassamento delle temperature in inverno non è sufficiente.
art. 6 L. n. 92/1979
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma esegesi nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inquadramento dell’attività svolta; la Corte non ne ricava una lettura diversa idonea a superare il limite posto dall’art. 8 L. n. 457/1972.
La motivazione della sentenza d’appello è ritenuta sufficiente e non affetta da anomalie radicali.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro del vizio motivazionale, ma la Corte esclude il vizio.
La doglianza sulla prova è stata ritenuta non decisiva perché la circostanza della sospensione era pacifica, mentre mancava la prova della valida causale legale.
Richiamato nel motivo relativo alla prova e alla non contestazione, senza accoglimento.
Richiamati per contestare il ragionamento probatorio, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione.
art. 111 Cost.
"obbligo di motivazione"; "art. 111, sesto comma, Cost."
La Corte richiama il principio secondo cui, de iure condito, è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale; nella specie la motivazione della sentenza impugnata è chiara e sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso"
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Parametro del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli, la causale legittimante della sospensione deve essere ricondotta alle ipotesi tipizzate dalla legge o, se atipica, a eventi comunque eccezionali e omogenei per ratio alle cause nominate; non basta un generico rallentamento stagionale dell’attività.
- L’"abbassamento delle temperature" tipico della stagione invernale non integra di per sé una "intemperie stagionale" né una diversa causa non imputabile idonea a fondare l’integrazione salariale, perché costituisce un evento ordinario e prevedibile.
- Ai fini del sindacato di legittimità, è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale; non è invece sufficiente denunciare una mera non condivisibilità del ragionamento decisorio se la sentenza espone in modo chiaro e intellegibile la ratio della decisione.
- Quando la sospensione dell’attività è pacifica, resta a carico della parte che chiede il beneficio dimostrare la sussistenza della specifica causale legale che consente l’erogazione dell’ammortizzatore, non essendo sufficiente provare il mero arresto dell’attività.
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