Cassazione Civile, Ordinanza n. 19408/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale ispettivo per asserite omissioni contributive. La società ricorrente aveva dedotto di avere legittimamente aderito a un contratto di riallineamento provinciale del 21 febbraio 2001, sostenendo che ciò le consentisse di fruire dei benefici contributivi previsti dalla disciplina sui contratti di riallineamento. I giudici di merito hanno però ritenuto tardiva e quindi invalida tale adesione, poiché la normativa fissava al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per la stipula degli accordi provinciali. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto inammissibile, perché nuova, e comunque infondata, la tesi secondo cui l'impresa avrebbe comunque corrisposto retribuzioni superiori a quelle previste dal piano di riallineamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116, commi 1 e 3, L. n. 388/2000 e dell'art. 5 D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996, in relazione alla decisione della Commissione europea sul regime di aiuto di Stato n. 263/2000; 2) violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi provinciali e della norma di proroga di cui all'art. 116, comma 1, L. n. 388/2000; 3) violazione delle stesse norme, degli artt. 1362-1369 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare l'effettivo rispetto, almeno iniziale, del piano economico di riallineamento e il pagamento di paghe giornaliere superiori ai minimi territoriali. Le intimate sono rimaste tali nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina applicabile, letta in continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità richiamata, consentiva la stipula dei contratti provinciali di riallineamento solo entro il 31 dicembre 2000; per il periodo successivo erano ammissibili soltanto accordi aziendali di recepimento di contratti provinciali tempestivamente stipulati. Poiché nel caso concreto il contratto provinciale era del febbraio 2001, esso era illegittimo e non poteva sorreggere neppure l'accordo aziendale di recepimento, con conseguente insussistenza dei benefici contributivi e permanenza dell'omissione contributiva. Il terzo motivo è stato respinto perché conseguente al rigetto dei primi due e, comunque, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato le questioni nuove e quindi inammissibili, oltre che infondate. Le spese di lite del giudizio di cassazione sono state compensate per la sopravvenienza di una precedente decisione della stessa Corte richiamata nel provvedimento; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 116 L. 23 dicembre 2000, n. 388
La disciplina è interpretata nel senso che i contratti provinciali di riallineamento dovevano essere stipulati entro il 31 dicembre 2000; oltre tale data non era più possibile stipularli validamente, ma solo recepirli mediante accordi aziendali se tempestivamente esistenti.
art. 5 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510
È richiamato come base normativa del sistema dei contratti di riallineamento retributivo e dei connessi benefici.
L. 12 novembre 1996, n. 608
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 510/1996 nel quadro normativo dei riallineamenti retributivi.
art. 437 c.p.c.
La Corte d'appello aveva qualificato come nuova e quindi inammissibile in appello la tesi relativa all'asserito pagamento di retribuzioni superiori.
art. 345 c.p.c.
Le questioni nuove in appello sono state ritenute inammissibili per violazione del divieto di nova.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 c.c.
Sono invocati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione degli accordi collettivi provinciali, ma la censura è stata respinta perché incompatibile con la disciplina legale applicabile e con la ratio dell'istituto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alla motivazione di una precedente pronuncia di legittimità sul medesimo tema.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti di riallineamento retributivo, la legittimità dell'adesione va verificata in primo luogo sul rispetto del termine finale fissato dalla disciplina di riferimento; la stipula oltre tale termine rende invalido l'accordo e impedisce di fruire dei benefici connessi.
- Quando la legge consente, dopo una certa data, solo il recepimento aziendale di accordi provinciali già validamente stipulati, non può essere sanata con un accordo successivo la tardiva stipula del contratto provinciale originario.
- In cassazione, la censura che non si confronti con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata è inidonea a determinare la cassazione della decisione, anche se colpisce un'altra argomentazione della sentenza stessa.
- Le questioni nuove introdotte in appello sono inammissibili e non possono essere utilmente riproposte in cassazione come se fossero state esaminate nel merito dal giudice di merito.
- L'interpretazione degli accordi collettivi non può prescindere dalla disciplina legale che li governa e dalla funzione economico-sociale dell'istituto, specie quando esso è finalizzato a consentire l'emersione graduale da situazioni di irregolarità retributiva e contributiva.
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