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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) conseguenti alla caduta dell'operaio Antonino Chisari da una griglia di camminamento non vincolata. Il ricorrente denunciava: 1) carenza assoluta della motivazione della Corte d'appello, in particolare mancato approfondimento della distinzione tra gli obblighi di sicurezza personali del delegato per la sicurezza e gli obblighi contrattuali assunti dalla società appaltatrice, nonché mancata indicazione della fonte normativa degli oneri di cautela; 2) manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali e mancanza di accertamento del nesso causale tra la condotta ascritta e l'evento, posto che la manutenzione dei camminamenti era svolta secondo le modalità contrattualmente previste e in relazione a segnalazioni degli addetti.

La decisione

Prima del deposito della decisione in cassazione il ricorrente è deceduto (10/07/2021). Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato (art. 150 c.p.). La Corte di Cassazione ha ritenuto estinto il reato per morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in applicazione dell'art. 150 c.p., precisando che, a seguito della morte dell'imputato, il giudice di legittimità non può decidere nel merito le doglianze del gravame e che i richiami a precedenti di Sezioni Unite concernenti effetti conservativi del sequestro non autorizzano una valutazione delle questioni sostanziali dopo il decesso. Pertanto la condanna non è stata esaminata nel merito per essere estinta dalla morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma invocata quale titolo di reato per le lesioni personali colpose contestate al ricorrente; la sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la responsabilità ai sensi di tale articolo.

  • art. 150 cod. pen.

    La morte del reo avvenuta prima della condanna estingue il reato

    Principio applicato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata a causa del decesso dell'imputato.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato; disciplina procedurale relativa alla forma di requisitoria.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Citato nel confronto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla cessazione degli effetti del sequestro conservativo in caso di decesso dell'imputato; la Corte distingue l'ambito del procedimento cautelare da quello del processo principale.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la cessazione degli effetti del sequestro conservativo è subordinata all'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, e quindi non consente al giudice di decidere il merito dopo la morte dell'imputato.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per delimitare la possibilità di pronunciare decisioni civili in caso di estinzione del reato; la Corte sottolinea che la facoltà di decidere ai soli effetti civili è limitata a ipotesi specifiche (es. estinzione per amnistia o prescrizione) e non si estende al caso di morte dell'imputato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato prima della condanna estingue il reato ex art. 150 c.p.; in tali casi la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio per estinzione del reato e non può decidere nel merito sui motivi di impugnazione.
  • Il decesso dell'imputato impedisce al giudice di legittimità di esaminare e decidere la fondatezza delle doglianze sostanziali; le questioni probatorie e di responsabilità sostanziale restano quindi non valutate per effetto dell'estinzione.
  • I rimedi relativi a effetti patrimoniali o provvedimenti cautelari (es. sequestro conservativo) sono disciplinati in modo distinto e non autorizzano il giudice del processo principale a pronunciarsi sul merito dopo la morte dell'imputato; la cessazione di misure cautelari segue regole procedurali proprie.
  • Nei casi di responsabilità per infortuni sul lavoro è essenziale che la motivazione giudiziale chiarisca la distinzione tra obblighi derivanti da ruoli o deleghe in materia di sicurezza e obblighi contrattuali della società appaltatrice; la mancata esplicitazione delle fonti degli oneri di cautela può essere oggetto di censura per carenza o illogicità della motivazione.
  • Quando si contesta l'adeguatezza di procedure di controllo concordate contrattualmente, il giudice deve valutare se quelle modalità fossero idonee a prevenire il rischio concreto e se esistesse nesso di causalità tra omissioni e evento; tali valutazioni però non possono essere svolte se il processo si estingue per morte dell'imputato.
  • In ipotesi analoghe, le parti devono considerare che la declaratoria di estinzione del reato non equivale ad una assoluzione nel merito, e può lasciare irrisolte le questioni civili o di responsabilità amministrativa collegabili all'evento.

Testo integrale

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