Cassazione Penale, Ordinanza n. 21263/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza generica, interamente di fatto e comunque manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. La censura era riferita al giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le circostanze, ma veniva formulata in termini generici e sostanzialmente chiedeva una diversa valutazione in fatto della pena irrogata dal giudice di merito. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata aveva già spiegato, in modo logico e coerente, perché non vi fossero elementi positivi idonei a determinare un esito più favorevole del bilanciamento e perché la pena fosse adeguata alla gravità del fatto, alla personalità dell’imputato e alla maggiore pericolosità sociale desunta dalla recidiva.
Norme richiamate
La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze sono valutazioni di merito, che devono essere motivate con riferimento agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena e di giudizio di bilanciamento tra circostanze, la valutazione del giudice di merito è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e coerente con gli elementi di cui all’art. 133 c.p.
- La censura che si limita a contestare la misura della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto ed è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il giudice di merito spiega perché la pena è adeguata alla gravità del fatto, alla personalità dell’imputato e alla sua pericolosità sociale, il giudizio di bilanciamento sulle circostanze non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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