Cassazione Penale, Ordinanza n. 04004/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che i motivi riproponevano contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, si contestava la quantificazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze, e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato la pena richiamando la capacità a delinquere dell'imputato e il diniego delle attenuanti valorizzando i molteplici precedenti penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di censure già esaminate e correttamente respinte in appello. Ha affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza non ravvisabile nel caso concreto. Ha inoltre osservato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era sorretto da motivazione non manifestamente illogica, basata sui precedenti penali dell'imputato, e pertanto insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito
richiamato come criterio per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito
presumibilmente fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla statuizione finale
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la scelta sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il giudice di merito può motivare il trattamento sanzionatorio richiamando la capacità a delinquere dell'imputato, purché il percorso argomentativo sia coerente e non arbitrario.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e poggi su elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli aspetti ritenuti realmente decisivi.
Come è indicizzato
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