Cassazione Penale, Sentenza n. 40175/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fontana ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (istanza ex art. 299 c.p.p.). Il ricorso deduceva: errata applicazione e valutazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. (commi 3 e 3-bis) per valutazione atomistica delle circostanze; che altri imputati più gravati avevano ottenuto i domiciliari; la presunta "fase di stallo" del sodalizio criminale; la lontananza nel tempo dei fatti e il lungo periodo di custodia già scontato (circa sedici mesi); la possibilità di esecuzione dei domiciliari in comune distante (Cirié/Cono Canavese) e quindi con controllo elettronico; carenza motivazionale circa il pericolo di reiterazione, considerata la collaborazione del capo dell'associazione (Raffaele Imperiale), il sequestro dei beni aziendali e la genericità dell'attribuito "know how" del ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze miravano a mettere in dubbio la persistenza del pericolo di reiterazione, mentre l'istanza originaria mirava solo alla sostituzione della misura senza contestare la necessità cautelare; perciò quella esigenza non poteva essere riaperta nel procedimento incidente. Sul punto della presunta disparità di trattamento la Corte ha confermato che non costituisce criterio vincolante e che il diverso esito per altri indagati è stato adeguatamente motivato dal Tribunale con riferimento al ruolo essenziale dell'imputato, al consistente vissuto delinquenziale e all'assenza di collaborazione. Quanto alla inadeguatezza degli arresti domiciliari, la decisione è stata ritenuta logicamente fondata: il ruolo organizzativo del Fontana, i suoi significativi precedenti e la possibilità di mantenere contatti criminali a distanza (strumenti di comunicazione) rendevano insufficienti i domiciliari, anche con controllo elettronico e anche se eseguiti lontano dal luogo dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma procedurale relativa all'appello incidentale o impugnazione dell'ordinanza: utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dal ricorrente; la Corte ne considera il corretto utilizzo formale
Norma che disciplina l'istanza di sostituzione della misura cautelare: il ricorso originario aveva per oggetto la sola sostituzione e non la revoca della misura cautelare, limitando il campo di sindacato nel giudizio incidentale
artt. 274 e 275 c.p.p. (commi 3 e 3-bis)
Previsioni sulle esigenze cautelari e modalità di applicazione delle misure: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato, in termini cautelari, il rischio di reiterazione tenendo conto del ruolo organizzativo, della pericolosità personale e della possibilità di mantenere contatti a distanza
art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 D.P.R. n. 309/1990
Norme penali sul traffico di stupefacenti: il delitto contestato (detenzione e spedizione di cocaina su vasta scala) è stato ritenuto particolarmente grave e rilevante ai fini cautelari
Disposizione che impone la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata alla luce del rigetto del ricorso
Rinvio agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione della decisione; menzionata nel dispositivo
Massime di principio
- Se l'istanza incidentale chiede solo la sostituzione della misura e non la revoca della custodia, il giudice d'appello non può riaprire il giudizio sulla persistenza dell'esigenza cautelare che è stata presupposta dall'originaria istanza; occorre porre espressa richiesta di revoca se si intende contestare anche la necessità della misura
- Il ruolo organizzativo dell'imputato, la sua esperienza/"know how" nel settore criminale e precedenti penali gravi sono elementi che possono giustificare l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, anche quando sia proposta l'esecuzione dei domiciliari con controllo elettronico e anche se la residenza si trova lontano dal luogo dei fatti
- La mera sopravvenuta difficoltà o il "fermo" dell'attività del sodalizio, il sequestro di beni o la collaborazione di altri soggetti non travolgono automaticamente la valutazione del pericolo di reiterazione; è necessario dimostrare in modo circostanziato che tali eventi abbiano effettivamente eliminato il rischio
- La presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati non è di per sé decisiva: è necessario confrontare i ruoli, le condotte, i precedenti e la collaborazione di ciascun soggetto; il diverso trattamento può essere legittimamente motivato su queste basi
- Nel valutare l'idoneità degli arresti domiciliari, il giudice deve considerare non solo la distanza geografica del domicilio ma soprattutto la concreta capacità della misura di impedire contatti e condotte delittuose (es. utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza)
- Per una difesa efficace in casi simili conviene: 1) provare la non indispensabilità del ruolo attribuito al ricorrente; 2) documentare l'assenza di contatti e di strumenti che possano consentire la reiterazione; 3) acquisire e proporre elementi di collaborazione o di integrazione sociale/professionale che riducano il rischio cautelare; 4) specificare espressamente nell'atto incidentale se si chiede la revoca della misura e non solo la sua sostituzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →