Cassazione Civile, Sentenza n. 23213/2019 del 18/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi al parziale o omesso pagamento dell’ICI per le annualità 2007, 2008 e 2010, riguardanti un immobile a destinazione alberghiera sottoposto a interventi. Aveva contestato, da un lato, l’utilizzo ai fini della base imponibile di una rendita catastale attribuita dopo i periodi d’imposta e, dall’altro, che per le annualità interessate da lavori l’imposizione dovesse riguardare la sola area fabbricabile, sostenendo che l’edificio fosse fatiscente e oggetto di demolizione e di interventi di recupero ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. n. 457 del 1978. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 2597/2016 depositata il 3 maggio 2016, aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e la mancata o scorretta valutazione delle prove circa le condizioni dell’immobile e gli interventi eseguiti; con il secondo, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, ha contestato l’irrilevanza attribuita alla circostanza che la rendita catastale fosse stata attribuita dopo la ristrutturazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione delle risultanze probatorie; è stata inoltre dichiarata inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva accertato che erano stati eseguiti soltanto lavori di manutenzione straordinaria, circostanza coerente con il contenuto del permesso di costruire richiamato negli atti. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva fondato la decisione anche sull’esito di un distinto giudizio che aveva respinto l’impugnazione della rendita catastale; la società non aveva censurato tale autonoma ratio, ormai coperta dal giudicato, sicché non era più contestabile la congruità della rendita. Quanto alla sentenza prodotta in memoria relativa all’annualità 2009, non era stato dimostrato il suo passaggio in giudicato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso, spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992
Il motivo, in ogni caso, è infondato, in quanto dalla sentenza impugnata risulta accertato che la società contribuente ha effettuato semplicemente lavori di manutenzione straordinaria e ciò trova conferma anche nel controricorso del comune che rinvia allo stesso ricorso introduttivo della società contribuente che richiamando gli atti riporta il contenuto del “permesso a costruire” che fa riferimento appunto al lavori di manutenzione straordinaria.
La censura relativa alla base imponibile riferita all’immobile interessato da lavori non può essere accolta quando l’accertamento di merito, non rivedibile in sede di legittimità, ha qualificato gli interventi come mera manutenzione straordinaria, senza ritenere provati la fatiscenza, la demolizione o gli interventi di recupero dedotti.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
La parte contribuente non ha impugnato questo secondo punto autonomo della motivazione che, a questo punto, va ritenuto coperto dal giudicato. E’ da ritenersi, dunque, preclusa qualunque contestazione sulla congruità della rendita catastale definita in altro giudizio.
Quando la decisione sulla rendita catastale si fonda anche su una ratio autonoma relativa all’esito di un distinto giudizio e tale ratio non è specificamente impugnata, essa passa in giudicato e preclude ulteriori contestazioni sulla congruità della rendita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
A tale ultimo proposito il collegio condivide l’orientamento di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione è tenuto ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse se intende evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e non dimostra che esse sono diverse.
A tale ultimo proposito il collegio condivide l’orientamento di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione è tenuto ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse se intende evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
La regola della doppia conforme opera, nei giudizi d’appello cui è applicabile, imponendo al ricorrente di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito per rendere ammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivisitazione della valutazione probatoria fatta nei precedenti giudizi di merito.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur prospettando una violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivisitazione della valutazione probatoria fatta nei precedenti giudizi di merito.
Il giudizio di legittimità non consente di rinnovare la valutazione del materiale probatorio riservata ai giudici di merito; la censura che persegua tale risultato è inammissibile.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte contribuente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle prove già valutate dai giudici di merito; una censura formalmente riferita alla violazione di legge è inammissibile se sostanzialmente sollecita tale rivalutazione.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostrare che sono diverse; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando una decisione poggia su più rationes autonome, la mancata impugnazione di una ratio sufficiente a sorreggerla comporta il suo passaggio in giudicato e preclude la contestazione della statuizione che ne deriva.
- La qualificazione degli interventi edilizi come mera manutenzione straordinaria, se accertata dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 set 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 22653/2019 del 11/09/2019
- Sentenza civile · 25 set 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 23855/2019 del 25/09/2019
- Sentenza civile · 2 ott 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 24542/2019 del 02/10/2019
- Sentenza civile · 7 ott 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 25021/2019 del 07/10/2019
- Sentenza civile · 17 ott 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 26285/2019 del 17/10/2019
- Sentenza civile · 31 ott 2019Cassazione Civile, Sentenza n. 28052/2019 del 31/10/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →