Cassazione Civile, Sentenza n. 26285/2019 del 17/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società otteneva nei confronti di un condominio un’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per fatture non pagate e, il 12 agosto 2010, notificava titolo e precetto per Euro 6.332,15. Dopo un pagamento parziale, con un residuo indicato in Euro 392,20, il 17 settembre 2010 notificava un pignoramento presso terzi. Il 24 settembre 2010 il condominio aveva già notificato opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo di avere integralmente pagato il dovuto; la notificazione del pignoramento al condominio, secondo quest’ultimo, si perfezionò ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 28 settembre 2010. Il Tribunale di Milano respinse le eccezioni preliminari della creditrice e sospese l’efficacia esecutiva del titolo; il reclamo della società fu rigettato. Dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento, il condominio propose anche opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Il giudice dell’esecuzione sospese la procedura ai sensi dell’art. 623 c.p.c. e assegnò un termine per l’introduzione del merito. La società introdusse il giudizio davanti al Giudice di pace di Milano, chiedendo di dichiarare inesistente o nullo il primo provvedimento di sospensione e di revocare il secondo, sostenendo che alla data del precetto e del pignoramento il debito non era estinto. Le domande furono respinte. In appello il Tribunale di Milano riformò la decisione e dichiarò la litispendenza tra il giudizio di merito così introdotto e il processo nel quale era stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2014, rilevando che il primo riguardava la medesima opposizione all’esecuzione ed era stato instaurato successivamente. La società ricorse per cassazione con tre motivi. La Corte non ne esaminò il merito, poiché il ricorso ordinario per cassazione, dato che la decisione d’appello aveva pronunciato sulla litispendenza e quindi su una questione sostanzialmente di competenza, doveva essere convertito in regolamento necessario di competenza ed era stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria. La Corte ha comunque enunciato, nell’interesse della legge, principi sul rapporto tra opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione, sui relativi poteri di sospensione e sulla prosecuzione del giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, convertito in regolamento necessario di competenza, era tardivo: la sentenza impugnata era stata comunicata telematicamente il 29 febbraio 2016 e il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione solo il 29 agosto 2016, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.c. Ha condannato la società ricorrente a pagare al condominio Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato nell’interesse della legge i principi indicati in motivazione. In particolare, opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione fondate sulle stesse ragioni sono in litispendenza se pendono davanti a giudici diversi; se pendono davanti al medesimo ufficio vanno riunite, salve le decadenze maturate nella causa iniziata per prima, o la seconda va sospesa se la riunione è processualmente impossibile. Il giudice dell’opposizione a precetto conserva il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo anche dopo l’inizio dell’esecuzione; chi abbia chiesto la sospensione a quel giudice non può rivolgersi per gli stessi motivi anche al giudice dell’esecuzione. In caso di identità delle domande, il giudizio di merito da coltivare è quello introdotto per primo, senza necessità di introdurne uno ulteriore per l’opposizione all’esecuzione già iniziata.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Consegue che, quando la litispendenza è dichiarata in grado di appello, l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione è inammissibile (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017, Rv. 645064).
La decisione che dichiara la litispendenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza; tale mezzo è l’unico esperibile anche quando la pronuncia sulla competenza sia resa in appello.
art. 47, comma 2, c.p.c.
Pertanto, la parte che propone un regolamento di competenza, quando invoca l’applicazione del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., non può limitarsi ad allegare che la sentenza impugnata non le sia stata notificata, ma ha l’onere di depositare copia della comunicazione di cancelleria del medesimo provvedimento, giacchè è dal suo ricevimento che decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22411 del 26/09/2017, Rv. 646751).
Per il regolamento necessario di competenza il termine di trenta giorni decorre, in alternativa, dalla notificazione della sentenza o dalla comunicazione di cancelleria. Chi invoca il termine lungo deve documentare la comunicazione, poiché la sola mancata notificazione non è sufficiente.
art. 159, comma 3, c.p.c.
In applicazione del principio di conservazione dettato dall’art. 159 c.p.c., comma 3, occorre però verificare se il ricorso ordinario per cassazione proposto dalla Eurothermo s.p.a. possa essere convertito in istanza di regolamento di competenza, con particolare riferimento all’osservanza del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 47 c.p.c., comma 2.
Il principio di conservazione consente di verificare la conversione del ricorso proposto con forma processuale errata nel mezzo di impugnazione appropriato, ma la conversione non elimina la necessità di rispettare il relativo termine perentorio.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Conclusivamente, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, è possibile enunciare d’ufficio i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge
La Corte può enunciare d’ufficio principi di diritto nell’interesse della legge anche quando il ricorso è inammissibile, se la questione è di particolare importanza.
art. 615, comma 1, c.p.c.
Orbene, una volta inquadrato anche il provvedimento sospensivo considerato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, fra le ipotesi di “sospensioni esterne” considerate dall’art. 623 c.p.c., deve escludersi che l’attuazione del pignoramento (o, più in generale, l’inizio dell’esecuzione forzata) esautori il giudice dell’opposizione a precetto dal provvedere sull’istanza rivoltagli dall’opponente.
L’inizio dell’esecuzione, compreso il pignoramento, non priva il giudice dell’opposizione a precetto del potere di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. La sospensione ha natura esterna e può paralizzare l’azione esecutiva anche se già iniziata.
art. 615, comma 2, c.p.c.
La causa petendi è talmente sovrapponibile che l’art. 615 c.p.c., comma 2, descrive il proprio oggetto (in alternativa all’eccezione di impignorabilità dei beni) come “l’opposizione di cui al comma precedente”.
L’opposizione all’esecuzione già iniziata può fondarsi sulle stesse ragioni dell’opposizione a precetto; l’identità concreta dei motivi va accertata confrontando le allegazioni dell’opponente, ferma la distinzione dell’eccezione di impignorabilità, proponibile solo dopo l’inizio dell’esecuzione.
art. 616 c.p.c.
La stessa L. n. 52 del 2006 aveva previsto uno speciale regime di inappellabilità della sentenza pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione, ma tale previsione è stata poi soppressa dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile).
Il giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione deve essere introdotto secondo le modalità ordinarie e, quando la causa rientra nella competenza del medesimo tribunale del giudice dell’esecuzione, non prosegue automaticamente davanti a quest’ultimo. Se l’opposizione all’esecuzione è identica a una precedente opposizione a precetto, il merito da coltivare è quello della causa iniziata per prima e non occorre introdurre un secondo giudizio di merito.
art. 39, comma 1, c.p.c.
In conclusione, qualora l’identità di petitum e di causa petendi non diano luogo alla possibilità di dichiarare la litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione, per essere entrambe le cause pendenti innanzi al medesimo ufficio, delle stesse ne va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; se ciò non è possibile per ragioni d’ordine processuale, la seconda causa deve essere sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La litispendenza opera tra cause identiche pendenti davanti a uffici giudiziari diversi. Se le cause identiche pendono davanti al medesimo ufficio, si procede alla riunione; se questa è impedita da ragioni processuali, la seconda causa va sospesa.
art. 273 c.p.c.
In conclusione, qualora l’identità di petitum e di causa petendi non diano luogo alla possibilità di dichiarare la litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione, per essere entrambe le cause pendenti innanzi al medesimo ufficio, delle stesse ne va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; se ciò non è possibile per ragioni d’ordine processuale, la seconda causa deve essere sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Le opposizioni a precetto e all’esecuzione con identico petitum e causa petendi, se pendenti presso il medesimo ufficio, devono essere riunite d’ufficio, restando ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima.
art. 295 c.p.c.
In conclusione, qualora l’identità di petitum e di causa petendi non diano luogo alla possibilità di dichiarare la litispendenza fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione, per essere entrambe le cause pendenti innanzi al medesimo ufficio, delle stesse ne va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; se ciò non è possibile per ragioni d’ordine processuale, la seconda causa deve essere sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Quando la riunione di cause identiche pendenti davanti al medesimo ufficio non è possibile per impedimenti processuali, la seconda causa deve essere sospesa in via pregiudiziale.
art. 623 c.p.c.
Orbene, una volta inquadrato anche il provvedimento sospensivo considerato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, fra le ipotesi di “sospensioni esterne” considerate dall’art. 623 c.p.c., deve escludersi che l’attuazione del pignoramento (o, più in generale, l’inizio dell’esecuzione forzata) esautori il giudice dell’opposizione a precetto dal provvedere sull’istanza rivoltagli dall’opponente.
La sospensione esterna disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo può determinare la sospensione dell’esecuzione anche dopo il pignoramento; il giudice dell’esecuzione prende atto della sospensione e non occorre una nuova opposizione ex art. 615, comma 2, per ottenere tale effetto.
art. 624 c.p.c.
Ciò non significa, tuttavia, che l’opponente, per ottenere il provvedimento sospensivo, possa rivolgersi – contemporaneamente o in momenti successivi – sia al giudice dell’opposizione a precetto, sia al giudice dell’esecuzione.
I poteri sospensivi dei due giudici sono mutuamente esclusivi quando le istanze si fondano sugli stessi motivi: presentata l’istanza al giudice dell’opposizione a precetto, l’opponente non può chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione per la medesima causa petendi.
art. 626 c.p.c.
Qualora, invece, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sia stata disposta, dal giudice dell’opposizione a precetto, anteriormente all’attuazione del pignoramento, questo è colpito da radicale invalidità in quanto compiuto in difetto di titolo esecutivo.
Se il titolo è sospeso prima del pignoramento, il pignoramento successivo è radicalmente nullo. Se la sospensione interviene dopo, gli atti già compiuti conservano efficacia e non possono essere compiuti ulteriori atti esecutivi, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
art. 47, comma 2, c.p.c.
Conseguentemente, il ricorso (consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione solamente in data 29 agosto 2016) risulta proposto in violazione del termine fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2, ed è inammissibile.
Il regolamento necessario di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza o dalla comunicazione di cancelleria; il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Stante l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
In ragione della soccombenza nel giudizio di legittimità, le spese sono poste a carico della società ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
Dichiarata inammissibile l’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- La sentenza che dichiara la litispendenza, essendo sostanzialmente una decisione sulla competenza, è impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza, anche se pronunciata in grado d’appello; il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile e la conversione nel mezzo corretto non sana la tardività.
- Il termine di trenta giorni per il regolamento necessario di competenza decorre dalla notificazione della sentenza o dalla comunicazione di cancelleria. Chi invoca il decorso del termine lungo deve documentare la comunicazione, dalla quale decorre il termine breve previsto per questo specifico mezzo d’impugnazione.
- L’opposizione a precetto e la successiva opposizione all’esecuzione contro il medesimo titolo sono in litispendenza quando, in concreto, presentano identici petitum e causa petendi e pendono davanti a giudici diversi. Se pendono davanti al medesimo ufficio, vanno riunite, ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima; se la riunione è processualmente impossibile, la seconda causa va sospesa.
- Le due opposizioni contestano, come domanda principale, il diritto del creditore di procedere esecutivamente. L’identità dei motivi va verificata in concreto; resta distinta l’eccezione di impignorabilità, che presuppone l’inizio dell’esecuzione e riguarda i beni effettivamente pignorati.
- Il giudice dell’opposizione a precetto conserva il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo anche se nel frattempo è iniziata l’esecuzione. La sospensione anteriore al pignoramento rende radicalmente nullo il pignoramento successivo; se interviene dopo, non elimina gli effetti degli atti già compiuti, ma impedisce ulteriori atti esecutivi nei limiti stabiliti dalla legge.
- Quando le istanze di sospensione si fondano sulle medesime ragioni, i poteri del giudice dell’opposizione a precetto e del giudice dell’esecuzione sono mutuamente esclusivi: dopo aver chiesto la sospensione al primo, il debitore non può rivolgersi al secondo per ottenere, per gli stessi motivi, la sospensione della procedura.
- Se l’opposizione all’esecuzione già iniziata ripropone integralmente le ragioni dell’opposizione a precetto, il giudizio di merito da coltivare è quello introdotto per primo. Non è necessario introdurre un ulteriore giudizio di merito per l’opposizione successiva; l’eventuale omissione non determina l’estinzione della procedura esecutiva quando il merito è già pendente nella causa anteriore.
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