Cassazione Civile, Sentenza n. 22653/2019 del 11/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005 e 2006 relativi a un immobile, sostenendo che la rendita catastale concordata con l’Agenzia del territorio mediante conciliazione giudiziale il 2 novembre 2005, quantificata in 48.497 euro, dovesse essere applicata anche a tali annualità. L’atto attributivo della rendita era stato notificato il 6 dicembre 2004 ed era stato impugnato; la variazione risultava iscritta negli atti catastali dal 24 aprile 2006. La Commissione tributaria provinciale di Lecco aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 130/49/2012 depositata il 16 ottobre 2012, aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo applicabile la nuova rendita soltanto dal 2007. Con un unico motivo la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, sostenendo che la notificazione rende la rendita efficace ma non ne impedisce l’utilizzo per le annualità ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili, e che l’esito della conciliazione dovesse valere per gli anni 2004, 2005 e 2006.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha distinto l’efficacia della nuova rendita, che decorre dalla notificazione dell’atto attributivo o modificativo ai sensi dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, dalla sua applicabilità ai fini ICI, che presuppone l’iscrizione della variazione negli atti catastali. Poiché la nuova rendita risultava iscritta soltanto dal 24 aprile 2006, in base all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 poteva essere utilizzata dall’anno d’imposta 2007, non per il 2005 e il 2006. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.280 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
La prima (efficacia) decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, invocato dalla ricorrente; la seconda (applicabilità) presuppone la c.d. messa in atti, ovvero che la variazione sia iscritta in catasto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, il quale prevede che la base imponibile per i fabbricati è costituita dalla rendita iscritta in catasto al 1^ gennaio dell’anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata annotata negli atti catastali.
L’art. 74 individua nella notificazione il momento dal quale l’atto attributivo o modificativo della rendita è efficace; tale efficacia non coincide con la decorrenza della sua applicabilità ai fini ICI, regolata dall’iscrizione catastale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
La prima (efficacia) decorre dalla notifica degli atti attributivi o modificativi, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, invocato dalla ricorrente; la seconda (applicabilità) presuppone la c.d. messa in atti, ovvero che la variazione sia iscritta in catasto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, il quale prevede che la base imponibile per i fabbricati è costituita dalla rendita iscritta in catasto al 1^ gennaio dell’anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale è stata annotata negli atti catastali.
La base imponibile ICI dei fabbricati si determina sulla rendita iscritta in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione successivo a quello in cui la variazione è stata annotata; nel caso deciso, l’iscrizione del 24 aprile 2006 ha reso la nuova rendita applicabile dal 2007.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Trattandosi di ricorso notificato (in data 20/3/2013) successivamente al 30 gennaio 2013, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Quando sussistono i presupposti temporali previsti dalla norma e il ricorso è respinto, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Trattandosi di ricorso notificato (in data 20/3/2013) successivamente al 30 gennaio 2013, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI, l’efficacia dell’atto attributivo o modificativo della rendita catastale, che decorre dalla sua notificazione, va distinta dalla sua applicabilità ai fini della determinazione della base imponibile, che dipende dalla data di iscrizione della variazione negli atti catastali.
- La rendita catastale modificata a seguito di una denuncia di variazione può essere utilizzata per periodi d’imposta anteriori alla notificazione del provvedimento, ma soltanto se successivi alla denuncia e nel rispetto della decorrenza stabilita dalla disciplina catastale: la rendita iscritta in corso d’anno rileva dal 1° gennaio dell’anno d’imposizione successivo.
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