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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24542/2019 del 02/10/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione il 15 febbraio 2013, relativa all’imposta sulla pubblicità per il 2004. La cartella esattoriale era stata notificata l’8 febbraio 2008 e non era stata impugnata. La società ha dedotto che il credito si era prescritto, essendo trascorsi più di cinque anni, e che la mancata impugnazione della cartella non comportava la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, ritenendo applicabile al credito tributario in questione la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche. Ha chiarito che la mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito, ma non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c., poiché la cartella è un atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato. Poiché l’intimazione del 15 febbraio 2013 è stata notificata oltre cinque anni dalla cartella dell’8 febbraio 2008, la prescrizione era maturata e il debito tributario si era estinto. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell’art. 2948 c.c., comma 4

    I tributi locali, in quanto prestazioni periodiche, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale.

  • art. 2953 c.c.

    la scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.,

    La mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito, ma non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale dell’art. 2953 c.c.; tale principio è applicato dalla Corte anche al credito tributario controverso.

  • art. 2946 c.c.

    si deduce la violazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.

    La disposizione è indicata come oggetto della censura della contribuente, ma la Corte fonda la decisione sull’applicazione del termine quinquennale e sull’esclusione della conversione in prescrizione decennale.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento rende irretrattabile il credito, ma non trasforma il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c., poiché l’atto amministrativo non acquista efficacia di giudicato.
  • I tributi locali, in quanto prestazioni periodiche, sono assoggettati alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 4, c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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