Cassazione Civile, Ordinanza n. 18305/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro un precedente provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001. L'inammissibilità era stata pronunciata per asserito difetto di procura: la procura rilasciata al difensore era stata ritenuta non specifica, poiché indicava solo in modo generico un "giudizio di equa riparazione ex l. 89/2001"; inoltre la copia informatica della procura depositata telematicamente era stata giudicata priva di attestazione di conformità e la procura in forma analogica non era materialmente congiunta al ricorso. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano violazione o falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 3 e 5-ter L. n. 89/2001, sostenendo che: a) la procura era in realtà specifica, perché riferita al presente giudizio di equa riparazione; b) comunque, dopo le modifiche del 2012 alla legge Pinto, la domanda di indennizzo non richiede più che il ricorso sia proposto da un difensore munito di procura speciale. Invocavano anche Cass. n. 5465/2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel testo vigente della L. n. 89/2001, non è più richiesto che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale, essendo sufficiente la difesa tecnica; ha inoltre osservato che la procura, per il suo contenuto e per la sua collocazione/trasmissione telematica, era comunque riferibile allo specifico ricorso. Ha quindi escluso che potesse dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato per il regime della procura alle liti; la Corte esclude che nel procedimento per equa riparazione sia necessaria una procura speciale, fermo restando il requisito della difesa tecnica
art. 125 disp. att. c.p.c.
menzionato tra le norme asseritamente violate; rileva nel quadro dei requisiti formali dell'atto e della procura
art. 3 L. n. 89/2001
nel testo vigente, per la domanda di equa riparazione non prevede più espressamente che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale
art. 5-ter L. n. 89/2001
richiamato come disposizione applicabile che, insieme all'art. 3 vigente, rinvia all'art. 125 c.p.c. senza riprodurre l'originaria previsione sulla procura speciale
art. 125 c.p.c.
richiamato dalla disciplina della domanda di equa riparazione; la Corte evidenzia che il semplice richiamo all'art. 125 non reintroduce il requisito della procura speciale
art. 82 c.p.c.
viene ribadito che permane la necessità della difesa tecnica
art. 1367 c.c.
richiamato, unitamente all'art. 159 c.p.c., per il principio di conservazione e l'interpretazione della procura nei casi dubbi
art. 159 c.p.c.
richiamato, unitamente all'art. 1367 c.c., per interpretare la procura nel senso che ne consenta l'efficacia quando la volontà della parte sia comunque desumibile
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, nel testo successivo alle modifiche del 2012, non è più richiesto che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale: è sufficiente la presenza di una valida difesa tecnica.
- La specialità della procura non va ricercata in formule sacramentali quando dal testo e dalla collocazione dell'atto emerga la chiara riferibilità al giudizio da promuovere; nei casi dubbi deve preferirsi l'interpretazione conservativa che consenta all'atto di produrre effetti.
- In caso di procura su supporto analogico o digitalizzata e trasmessa telematicamente, la validità va valutata in relazione alla concreta riferibilità al procedimento e non può essere negata in modo formalistico ove la volontà della parte sia univocamente desumibile.
- Il richiamo normativo all'art. 125 c.p.c. operato dalla legge Pinto non comporta, di per sé, il ripristino della previgente previsione espressa della procura speciale.
- Quando il giudice di merito dichiari l'inammissibilità per difetto di procura in contrasto con il testo vigente della legge e con l'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, la decisione deve essere cassata con rinvio.
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