Cassazione Penale, Sentenza n. 07655/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava le condanne per rapina pluriaggravata, porto in luogo pubblico di armi da guerra, ricettazione, lesioni personali, riciclaggio ed esplosioni pericolose. Le censure principali riguardano: 1) l'affidabilità del riconoscimento delle voci intercettate in ambientale sull'autovettura del Senisi e la mancata disposta perizia fonica; 2) presunto travisamento della prova e incoerenze nei riferimenti a bossoli e identificazioni, nonché inversione di nomi nelle motivazioni; 3) inutilizzabilità della testimonianza di Colasanto per mancato ascolto del teste di riferimento Manocchio ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; 4) motivi nuovi depositati da Ricci relativi al calcolo della pena in presenza di aggravanti speciali (artt. 63 e 64 c.p.)
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per difetto dei parametri di cui all'art. 606 c.p.p., i motivi volti a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità penale; ha però ritenuto fondata la censura sui mancati addebiti alle spese in favore della parte civile che non aveva partecipato al giudizio d'appello. In particolare: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini identificativi, delle dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di altri elementi probatori non avendo i ricorrenti allegato elementi oggettivi contrari; ha escluso che l'inversione dei nomi o la collocazione marginale dei bossoli configuri travisamento della prova; ha dichiarato inammissibili anche i motivi nuovi relativi al calcolo della pena perché non dedotti in appello e non rientranti nei limiti dei motivi nuovi ammessi. Quanto alla statuizione sulle spese processuali, la Corte ha accolto il rilievo e annullato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese a favore della parte civile che non aveva partecipato al grado d'appello.
Norme richiamate
parametri dell'impugnazione di legittimità
Limita l'oggetto e i requisiti formali del ricorso per cassazione; i motivi che non rispettano tali parametri sono dichiarati inammissibili
La mancata audizione di un teste di riferimento non rende automaticamente inutilizzabile la testimonianza se è stato comunque ascoltato altro teste di riferimento utile a valutare la dichiarazione
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti
Prevedono la possibilità di trattazione in camera di consiglio in assenza delle parti quando non è stata richiesta la discussione orale nei termini
condanna alle spese processuali
Le spese processuali sono destinate a rimborsare attività processuali effettivamente svolte; non possono essere riconosciute a favore di chi non ha partecipato al grado se non ha sostenuto spese
art. 585 e art. 581 cod. proc. pen.
motivi nuovi e atto di gravame
I motivi nuovi in cassazione devono riguardare punti enunciati nell'originario atto di gravame; non sono ammissibili questioni inedite non sollevate in appello
aggravanti e determinazione della pena
Richiamati dai ricorrenti per contestare il calcolo della pena in presenza di aggravanti speciali; la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile perché non dedotta in appello
Norma sostanziale relativa al delitto di rapina, richiamata nel contesto delle aggravanti contestate dai ricorrenti
Massime di principio
- Il riconoscimento fonico operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria può essere valorizzato in assenza di perizia fonica quando sia corroborato da altri elementi (contenuto delle conversazioni, visione di filmati, conoscenza diretta della voce); chi contesta deve allegare elementi oggettivi contrari
- La mancata partecipazione o attività processuale di una parte civile al grado d'appello esclude il diritto al rimborso delle spese processuali in suo favore
- I motivi di cassazione devono rispettare i limiti dell'art. 606 c.p.p.; deduzioni che esulano da tali parametri sono inammissibili
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile dalla Cassazione solo in presenza di 'doppia conforme' e quando sia manifesto e pacifico l'errore nella trasposizione del dato probatorio; non è consentita una rivalutazione meramente alternativa delle stesse risultanze
- I cd. motivi nuovi in cassazione hanno carattere eccezionale e devono riguardare questioni già enunciate nel gravame; non possono introdurre inammissibilmente nuovi argomenti sostanziali non rilevati in appello
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