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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09660/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29/02/2024. La Suprema Corte rileva che i motivi di ricorso erano diretti, in sostanza, a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto operata in modo conforme dai giudici di merito, senza dedurre effettivi travisamenti della prova. Le doglianze risultavano inoltre già esaminate e disattese nei gradi di merito con argomentazioni ritenute corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla configurazione degli elementi costitutivi della responsabilità per il reato contestato, sia quanto alla qualificazione giuridica della condotta.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.

    Norma incriminatrice del reato ascritto all'imputato; la Corte richiama la corretta individuazione dei tratti costitutivi della responsabilità e la giusta veste giuridica della condotta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto, quando la ricostruzione operata dai giudici di merito sia conforme nei due gradi e non vengano dedotti specifici travisamenti della prova.
  • Il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito con motivazione corretta, puntuale e non manifestamente illogica.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla qualificazione giuridica e sulla tenuta della motivazione di merito se la sentenza impugnata ha coerentemente ricostruito gli elementi costitutivi della responsabilità penale.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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