Sentenza del 31/05/2022 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e le sanzioni relative all'imposta di successione 2018 per la posizione della signora T., contestando il cumulo ("coacervo") delle donazioni effettuate in vita dal de cuius con il relictum ai fini del calcolo della franchigia e dell'imposta (art. 8, c. 4 D. Lgs. 346/1990). Hanno sostenuto che l'art. 8, c. 4 è da ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità con le successive modifiche del regime impositivo (soprattutto la soppressione della progressività operata dalla legge 342/2000) e hanno richiamato la giurisprudenza della Cassazione che ha affermato tale principio. L'Agenzia ha chiesto il rigetto sostenendo che le norme successive (D.L. 262/2006 e disposizioni su "donazioni anteriori") devono essere interpretate diversamente e che le sentenze citate non sono applicabili al caso concreto.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto applicabile l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 8, comma 4, D. Lgs. 346/1990 è da considerarsi tacitamente abrogato in conseguenza della soppressione della progressività dell'imposta operata dalla legge 342/2000; di conseguenza non può farsi luogo al coacervo delle donazioni con il relictum ai fini dell'imposta di successione. In riforma della sentenza di primo grado, l'appello è stato accolto, l'avviso di liquidazione e le sanzioni 2018 sono stati dichiarati illegittimi e le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D. Lgs. 346/1990
L'art. 8, c. 4 prevedeva il coacervo (cumulo) del "donatum" con il "relictum" ai fini fiscali; la giurisprudenza recente ha ritenuto tale disposizione tacitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo regime impositivo introdotto dalla legge 342/2000.
Legge 342/2000
Ha soppresso la progressività dell'imposta di successione; questa modifica è stata ritenuta causa di tacita abrogazione dell'art. 8, c. 4 del D. Lgs. 346/1990 perché incompatibile con il nuovo regime.
D.L. 262/2006
Disposizioni che hanno riformato il regime dell'imposta e disciplinato l'applicazione delle norme a trasferimenti e donazioni a partire da determinate date; l'Amministrazione aveva richiamato tali commi per sostenere la compatibilità/operatività di talune norme, ma la Commissione ha ritenuto prevalente l'orientamento della Cassazione sulla tacita abrogazione dell'art. 8, c. 4.
D. Lgs. 346/1990
art. 57 "Donazioni Anteriori"
Norma citata dall'Amministrazione come non incompatibile con l'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 50 D.L. 262/2006; tuttavia la questione dell'applicabilità concreta va valutata alla luce della giurisprudenza sulla tacita abrogazione dell'art. 8, c. 4.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. sez. trib. n. 26050/2016, n. 24940/2016, n. 11677/2017, n. 22738/2020 (ordinanza), n. 25940/2016
Più pronunce della Cassazione hanno affermato che l'art. 8, c. 4 del D. Lgs. 346/1990 è da ritenersi tacitamente abrogato per effetto della soppressione della progressività introdotta dalla legge 342/2000; sulla base di questi orientamenti i giudici hanno escluso l'applicazione del coacervo ai fini dell'imposta di successione.
Massime di principio
- Il "coacervo" previsto dall'art. 8, c. 4 D. Lgs. 346/1990 è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità tacitamente abrogato in conseguenza della soppressione della progressività dell'imposta (legge 342/2000); quindi non deve essere automaticamente applicato all'apertura delle successioni per aggregare donazioni e patrimonio eredito ai fini della franchigia e del calcolo dell'imposta.
- In controversie simili conviene verificare le date rilevanti (data di apertura della successione e date delle donazioni) e richiamare l'orientamento consolidato della Cassazione per contestare l'applicazione del coacervo; tali pronunce sono decisive nel sostenere l'illegittimità di avvisi che computano donazioni ai fini della franchigia.
- Occorre comunque valutare eventuali disposizioni specifiche su "donazioni anteriori" o norme transitorie (es. D.L. 262/2006, art. 2 commi 50/52) che possono incidere sulla portata applicativa delle norme, pertanto ogni caso richiede controllo delle fattispecie temporali e delle norme richiamate dall'Amministrazione.
- Quando la controversia è basata su una questione di diritto ormai pacificata dalla Corte di Cassazione, è frequente l'accoglimento dell'appello e la compensazione delle spese; perciò, in presenza di avvisi analoghi, è opportuno proporre idoneo ricorso o appello e documentare l'allineamento giurisprudenziale.
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