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Sentenza

Sentenza del 31/05/2022 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento -Prescrizione - Sanzioni e oneri accessori

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Mancata impugnazione di atti impositivi/esecutivi: si discuteva l'effetto della mancata impugnazione sulla possibilità di recuperare crediti d'imposta e sul termine di prescrizione applicabile a tributi, sanzioni e interessi collegati (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro).

La decisione

La corte ha ritenuto che la mancata impugnazione rende irretrattabili i crediti d'imposta ma non incide sul termine prescrizionale che, salvo diversa previsione di legge, resta il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Per le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi indicati il termine di prescrizione è invece quinquennale. Tuttavia, ove vi sia una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario di prescrizione decennale si applica ai crediti d'imposta, salvo che la legge preveda un termine più breve. La mancata impugnazione non abbrevia tale termine.

  • art. 2953 c.c.

    Una volta che la pretesa tributaria è divenuta giudizialmente efficace con sentenza passata in giudicato, la prescrizione per la riscossione delle sanzioni è di dieci anni per applicazione diretta di questa norma.

  • prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    La corte ha distinto il regime prescrizionale delle somme principali (tributi) da quello delle sanzioni e degli interessi, ritenendo per questi ultimi un termine quinquennale salvo che intervenga un titolo giudiziale che estenda il termine a dieci anni.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto tributario rende il relativo credito d'imposta non più contestabile; il contribuente perde l'opportunità di far valere le proprie ragioni in merito al credito.
  • Per i tributi la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) a meno che una norma speciale preveda un termine diverso; quindi non bisogna confondere l'irretrattabilità con l'estinzione per prescrizione.
  • Sanzioni e interessi collegati ai tributi seguono, di regola, un termine prescrizionale quinquennale: occorre distinguere sempre il trattamento delle somme principali da quello degli oneri accessori.
  • Se la pretesa tributaria è confermata da una sentenza passata in giudicato, il termine per la riscossione delle sanzioni si estende a dieci anni (art. 2953 c.c.), con conseguente rafforzamento della posizione dell'Amministrazione.
  • Pratica consigliata per il contribuente: valutare tempestivamente l'impugnazione degli atti tributari; verificare separatamente i termini prescrizionali per tributo, sanzioni e interessi e considerare l'impatto di eventuali titoli esecutivi o sentenze definitive.

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