Sentenza del 31/05/2022 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento -Prescrizione - Sanzioni e oneri accessori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Mancata impugnazione di atti impositivi/esecutivi: si discuteva l'effetto della mancata impugnazione sulla possibilità di recuperare crediti d'imposta e sul termine di prescrizione applicabile a tributi, sanzioni e interessi collegati (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro).
La decisione
La corte ha ritenuto che la mancata impugnazione rende irretrattabili i crediti d'imposta ma non incide sul termine prescrizionale che, salvo diversa previsione di legge, resta il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Per le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi indicati il termine di prescrizione è invece quinquennale. Tuttavia, ove vi sia una sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in dieci anni per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario di prescrizione decennale si applica ai crediti d'imposta, salvo che la legge preveda un termine più breve. La mancata impugnazione non abbrevia tale termine.
art. 2953 c.c.
Una volta che la pretesa tributaria è divenuta giudizialmente efficace con sentenza passata in giudicato, la prescrizione per la riscossione delle sanzioni è di dieci anni per applicazione diretta di questa norma.
prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi
La corte ha distinto il regime prescrizionale delle somme principali (tributi) da quello delle sanzioni e degli interessi, ritenendo per questi ultimi un termine quinquennale salvo che intervenga un titolo giudiziale che estenda il termine a dieci anni.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto tributario rende il relativo credito d'imposta non più contestabile; il contribuente perde l'opportunità di far valere le proprie ragioni in merito al credito.
- Per i tributi la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) a meno che una norma speciale preveda un termine diverso; quindi non bisogna confondere l'irretrattabilità con l'estinzione per prescrizione.
- Sanzioni e interessi collegati ai tributi seguono, di regola, un termine prescrizionale quinquennale: occorre distinguere sempre il trattamento delle somme principali da quello degli oneri accessori.
- Se la pretesa tributaria è confermata da una sentenza passata in giudicato, il termine per la riscossione delle sanzioni si estende a dieci anni (art. 2953 c.c.), con conseguente rafforzamento della posizione dell'Amministrazione.
- Pratica consigliata per il contribuente: valutare tempestivamente l'impugnazione degli atti tributari; verificare separatamente i termini prescrizionali per tributo, sanzioni e interessi e considerare l'impatto di eventuali titoli esecutivi o sentenze definitive.
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