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Sentenza

Sentenza del 31/05/2022 n. 17744 - Corte di Cassazione

Accertamento - Giudicato per imposte diverse - IVA - Frodi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli esercizi 1993 e 1994 con i quali veniva disconosciuta la detrazione IVA su fatture emesse da DO.DO. S.r.l., ritenute riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti (fornitore "cartiera"). La contribuente contestava: 1) l'asserito giudicato formatosi in materia di imposte dirette che, secondo la ricorrente, impedirebbe l'accertamento in materia di IVA; 2) la mancanza di motivazione e l'omessa valutazione di elementi probatori a favore della sua buona fede (certificazioni sanitarie, carattere intermediario del fornitore, brevi distanze dei percorsi, assenza di deposito); 3) la violazione del principio secondo cui l'Amministrazione dovrebbe provare in via prioritaria, sulla base di elementi oggettivi, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA (richiamando la giurisprudenza CJEU, es. Mahagében).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) il giudicato formato in materia di imposte dirette non è opponibile per l'accertamento IVA (diversa imposta, diverso rapporto giuridico), richiamando la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria; b) la CTR di rinvio ha motivato adeguatamente l'esistenza di elementi indiziari oggettivi che dimostravano la conoscenza, da parte della contribuente, che DO.DO. fosse una "cartiera": carenza di struttura organizzativa della fornitrice (un solo automezzo, assenza di celle frigorifere/idonei locali), anomalie nei documenti di trasporto (contemporaneità di più viaggi con stesso mezzo/medesimo conducente), precedenti utilizzi di fatture da parte dell'emittente per operazioni inesistenti, acquisizione della società emittente a valore irrisorio e sovrapposizione di amministratori tra emittente ed effettivo fornitore. La Corte ha altresì ricordato che la giurisprudenza CJEU (Kittel, Mahagében) richiede all'Amministrazione di fornire elementi oggettivi circa la consapevolezza del cessionario; nel caso di specie tali elementi sono stati ritenuti forniti e non censurati in Cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    citato nei motivi di cassazione (diversi nn.)

    Norma processuale richiamata per i mezzi di impugnazione; la Corte valuta i motivi di legittimità attinenti a violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti.

  • art. 2729 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova presuntiva; la Corte ritiene corretta la valutazione delle presunzioni e degli elementi indiziari da parte del giudice del merito.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; discussa in relazione all'accertamento degli elementi oggettivi da parte dell'Amministrazione e alla prova contraria del contribuente.

  • art. 2909 cod. civ.

    Riferita per spiegare i limiti dell'invocazione del giudicato esterno; la Corte evidenzia che l'interpretazione dell'art. 2909 non può precludere l'esame delle questioni IVA per ragioni di diritto eurounitario.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma sul diritto alla detrazione IVA; richiamata nel contesto dell'onere probatorio e della procedura di disconoscimento della detrazione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia: la Corte controlla la presenza del minimo di motivazione richiesto dalle norme costituzionali e processuali.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte valuta che la motivazione data dal giudice del rinvio sia idonea.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine alla presunta violazione del principio di diritto enunciato dal giudice rescindente; la Corte ritiene invece che il giudice del rinvio si sia conformato ai principi eurounitari ove necessario e che abbia compiuto un autonomo accertamento sugli elementi oggettivi.

  • Kittel e Recolta Recycling, Corte di Giustizia (C-439/04 e C-440/04)

    Principio eurounitario già consolidato che il diniego della detrazione IVA può essere fondato se l'Amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il diritto alla detrazione è stato esercitato in modo fraudolento.

  • Mahagében, Corte di Giustizia (C-80/11 e C-142/11)

    Ribadisce e rafforza l'onere dell'Amministrazione di fornire elementi oggettivi che dimostrino la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA; la Corte italiana rileva che il giudice del rinvio ha tenuto conto di tale principio e che, nel caso concreto, l'Ufficio ha prodotto elementi indiziari ritenuti sufficienti.

  • Olimpiclub, Corte di Giustizia (C-2/08)

    sentenza 3 settembre 2009

    Richiamata per l'affermazione che norme nazionali non possono essere interpretate in modo da ostacolare il diritto eurounitario (es. impedire l'accertamento IVA per effetto di giudicati su imposte dirette).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norme processuali amministrative richiamate in relazione all'ulteriore contributo unificato che può essere dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 17 (modifica art. 13 DPR 115/2002)

    Riferimento normativo per l'applicazione della previsione sul contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudicato in materia di imposte dirette non osta, in generale, all'accertamento in materia di IVA: le due imposte costituiscono rapporti giuridici distinti e richiedono autonome valutazioni di fatto e di diritto.
  • In presenza di fatture emesse da fornitori sospetti ("cartiere"), l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e indiziari che permettano di ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'evasione a monte (es. mancanza di organizzazione del cedente, anomalie nei documenti di trasporto, prezzi/documenti anomali, rapporti societari sovrapposti).
  • Una volta che l'Amministrazione presenta un quadro indiziario oggettivo, grava sul cessionario il compito di contestare e dimostrare, con adeguata documentazione e prova, la propria buona fede e la regolarità delle operazioni (documenti di consegna, pagamenti, certificazioni sanitarie, reale capacità logistica del fornitore).
  • Il giudizio di Cassazione è limitato al controllo di legittimità; non è luogo per una rinnovata valutazione analitica delle prove di merito: le valutazioni probatorie e le presunzioni adeguatamente motivate dal giudice del merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • Nel valutare la sussistenza di una frode IVA a monte occorre considerare il combinato disposto degli indici: singoli elementi deboli isolati possono non essere decisivi, ma la loro convergenza (assenza di struttura, viaggi contemporanei, amministratori comuni, acquisto del fornitore a prezzo irrisorio, precedenti utilizzi di fatture inesistenti) rafforza l'accertamento.
  • Le prassi difensive consigliabili per il cessionario sono: conservare e produrre prove di effettività delle forniture (ddt coerenti, evidenza di pagamenti, certificazioni/permessi, rapporti contrattuali), svolgere checks preventivi sul fornitore (verifica organizzazione, referenze) e, se necessario, attivare mezzi di prova che dimostrino la regolarità delle forniture in caso di successiva contestazione.

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