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Sentenza

Sentenza del 31/05/2022 n. 1798 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Ricorso - Atto depositato - Atto notificato - Conformità - Attestazione - Assenza - Inammissibilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: in assenza di costituzione del resistente e di attestazione di conformità non essendo possibile alcuna comparazione d'ufficio, il difetto formale non poteva essere verificato o sanato e la pronuncia di inammissibilità è stata ritenuta necessaria per preservare la funzione della formalità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorso verte sulla conformità tra l'atto depositato in cancelleria e l'atto notificato: mancava l'attestazione di conformità a carico del ricorrente. Il principio giurisprudenziale è che la sola mancanza dell'attestazione non comporta automaticamente l'inammissibilità; occorre l'accertamento di una effettiva difformità tra gli esemplari. Tuttavia, se il resistente non si è costituito e il giudice non può verificare d'ufficio la conformità (perché non è possibile confrontare l'esemplare depositato con quello notificato), l'assenza dell'attestazione impedisce la verifica e rende necessario dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • La mera mancanza dell'attestazione di conformità non determina automaticamente l'inammissibilità se il giudice può accertare che gli esemplari sono conformi (soprattutto quando il resistente è costituito e consente il confronto).
  • Se il resistente non si costituisce e il giudice non può confrontare gli esemplari, l'assenza dell'attestazione espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità, perché la prescritta formalità perderebbe altrimenti ogni efficacia.
  • Il ricorrente deve allegare sempre l'attestazione di conformità o documentazione probatoria della notificazione (esemplare notificato, ricevute, attestazioni del notificatore) per evitare il rischio di inammissibilità soprattutto quando sussiste il rischio di mancata costituzione del resistente.
  • Il giudice ha il potere di verificare d'ufficio la conformità solo se ne ha la possibilità materiale (es.: se l'esemplare notificato è acquisibile); in mancanza di tale possibilità, l'omissione formale deve portare all'inammissibilità.
  • In situazioni analoghe, le difese procedurali consistono nel chiedere rinvio per integrare la documentazione, produrre tempestivamente attestazioni sostitutive o certificati della notifica, e verificare la costituzione dell'altra parte prima della fissazione dell'udienza decisoria.

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