Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35326/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica dei fatti: i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), mentre la difesa chiedeva la riqualificazione in sequestro di persona (art. 605 c.p.) in concorso con esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) oppure, in subordine, tentata estorsione (art. 629 c.p. e art. 56 c.p.). La difesa sosteneva che l'imputato aveva agito per aiutare lo zio a recuperare un credito ritenuto legittimo nei confronti di Alessio Bovino e che non sussisteva il dolo specifico dell'ingiusto profitto. Ulteriori censure riguardavano la sussistenza del concorso nel reato di rapina (per il prelievo di euro 260 con la tessera del sequestrato), la mancata applicazione della diminuente dell'art.116 c.p. e vizi nel calcolo della pena e dell'applicazione delle attenuanti (art. 311 e art. 62 n.6 c.p.). La difesa ha poi prodotto motivi nuovi relativi a successiva diversa riqualificazione dei coimputati in altro procedimento di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i principali motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica e sulla responsabilità: ha confermato che la condotta integra il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e che integra la rapina aggravata per il prelievo non volontario di euro 260. È stato ritenuto provato il ruolo attivo e consapevole del ricorrente nel progetto criminoso (sorveglianza della vittima, pressione sui familiari). Tuttavia la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza motivazionale sul calcolo della pena: ha ricalcolato la pena partendo dalla pena-base di 25 anni per art. 630 c.p., applicando le riduzioni indicate in motivazione (1/3 per art. 311 c.p.; 1/3 per art. 62 n.6; 1/3 per le attenuanti generiche), l'aumento per continuazione (+1 anno per la rapina) e poi la riduzione di 1/3 per il rito abbreviato. La pena definitiva così fissata è di cinque anni, sette mesi e dodici giorni di reclusione. In conseguenza, la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e sostituita con la determinazione indicata.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione si configura quando la privazione della libertà è finalizzata a conseguire un profitto ingiusto quale prezzo della liberazione; la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui tale fattispecie è plurioffensiva e assorbe ipotesi in cui la pretesa derivi da un rapporto pregresso illecito o sia rivolta a soggetti diversi dal debitore

  • art. 605 cod. pen.

    Disciplina il sequestro di persona semplice; va distinto dall'art. 630 c.p. sulla base del fine perseguito (tutela dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs profitto ingiusto)

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: la Corte chiarisce che tale fattispecie richiede la riconoscibilità della pretesa come azionabile in sede giudiziale e che la sua configurabilità è esclusa quando la privazione della libertà e la richiesta di un prezzo per la liberazione rendono evidente l'ingiustizia del profitto

  • art. 629 cod. pen.

    Disciplina la rapina; nella vicenda la condotta delittuosa integrante rapina aggravata è stata riconosciuta per il prelievo non volontario operato dalla vittima sotto coercizione

  • art. 56 cod. pen. (concorso di reati)

    Riferito dalla difesa per ipotesi concorrente di reati; la Corte ha valutato però l'unitarietà della fattispecie art. 630 c.p. rispetto a possibili scissioni

  • art. 311 cod. pen.

    Attenuante per il contributo alla definizione del fatto o per altre circostanze attenuanti specifiche: riconosciuta e valorizzata nella motivazione dei giudici di merito, posta tra le riduzioni applicate nella ricalcolazione della pena

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    Attenuante del risarcimento del danno o altra attenuante specifica: riconosciuta in primo grado e valorizzata nella ricalcolazione complessiva della pena, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione carente sul criterio di calcolo e ha provveduto a correggere

  • art. 116 cod. pen.

    Diminuente per aver agito per ordine o su istigazione di terzi o in stato di minor gravità di colpa: la Corte ha ritenuto infondate le censure sull'esclusione di tale diminuente, avendo i giudici di merito accertato la consapevolezza e il ruolo significativo del ricorrente

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha dichiarato congrua la pena, salve le correzioni sul calcolo delle attenuanti

  • artt. 43 e 110 cod. pen.

    Riferimenti al concorso di persone nel reato e alla responsabilità per il contribuire alla consumazione del fatto altrui; la Corte ha ritenuto provato il concorso col dolo richiesto per art. 630

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa per segnalare una successiva riqualificazione dei coimputati in altro giudizio; la Corte ha ritenuto tale evento privo di influenza sul presente giudizio di legittimità

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Permette alla Cassazione di correggere errori materiali o di calcolo: la Corte ha ritenuto emendabile la svista motivazionale sul calcolo delle riduzioni e ha proceduto alla rettifica ex art. 620

  • Sez. U, n. 962/2003 (Huang Yunwen e altri)

    «In definitiva può affermarsi che il delitto previsto dall'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento obiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione; ne consegue che ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica quella forma particolare di delitto che è prevista dall'art. 630 c.p.; ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima."

    Le Sezioni Unite affermano che art. 630 c.p. assorbe fatti unici in cui la liberazione è 'mercificata' come prezzo; il profitto ingiusto sussiste sia se il vantaggio è il prezzo della liberazione sia se deriva da un rapporto illecito pregresso

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6 n. 58087/2017; Sez. 6 n. 43650/2019; Sez. 6 n. 45064/2014)

    Ulteriori precedenti confermano che la durata e la violenza della privazione della libertà e la richiesta di una somma quale prezzo della liberazione ostano alla riconducibilità dell'azione all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e giustificano la sussistenza dell'art. 630 c.p.

Massime di principio

  • Quando la privazione della libertà è finalizzata ad ottenere una somma come prezzo della liberazione, la fattispecie va in genere ricondotta ad art. 630 c.p.: è necessario valutare il fine e non solo l'intensità della violenza
  • La determinazione se la pretesa sia 'azionabile in giudizio' incide sulla distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) e sequestro a scopo di estorsione (art. 630): se il destinatario della richiesta non è il presunto debitore la tendenza è verso l'art. 630
  • La durata rilevante della privazione della libertà e la richiesta di una somma eccedente il credito indicano l'elemento dell'ingiusto profitto e ostano alla qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
  • Il ruolo e la consapevolezza dei concorrenti sono cruciali: per il ricorso di art. 630 è necessario il dolo relativo all'ingiusto profitto; la mera partecipazione per aiutare un creditore può essere esclusa solo se manca la condivisione del fine ingiusto
  • In caso di dubbi sulla qualificazione tra reati concorrenti, occorre una motivazione chiara che spieghi perché non si applicano fattispecie meno gravi; la decisione deve considerare l'unitarietà del fatto e i precedenti delle Sezioni Unite
  • Sulle questioni di pena, i giudici devono esplicitare il criterio di calcolo delle attenuanti e la modalità con cui sono state applicate (ordine e percentuali); errori o omissioni materiali possono essere corretti in Cassazione ex art. 620 c.p.p.
  • Decisioni di meriti diversi (diversa composizione) che riqualifichino fatti nei confronti di altri coimputati non vincolano automaticamente la Cassazione nel giudizio di legittimità del presente ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.