Sentenza del 28/09/2015 n. 4144 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tributi in genere - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Opponibilità del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale - Art. 1306, comma 2, c.c. - Portata - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sostenendo che non avrebbe dovuto essere vincolata dal giudicato sfavorevole formatosi nel proprio autonomo giudizio, poiché gli altri coobbligati solidali, ossia i venditori del terreno, avevano ottenuto una successiva sentenza favorevole. Ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale degli artt. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, lamentando l'assenza di litisconsorzio necessario e l'impossibilità di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dagli altri coobbligati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di liquidazione. In materia di solidarietà tributaria non sussiste litisconsorzio necessario tra i coobbligati: ciascuno può instaurare un autonomo giudizio. Il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato può normalmente estendersi ai soggetti rimasti estranei al giudizio, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., ma tale estensione è preclusa quando il coobbligato abbia già promosso un autonomo giudizio conclusosi con un giudicato sfavorevole nei suoi confronti. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.500,00 euro oltre accessori di legge, ed è stato dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il creditore non può opporre al debitore solidale la sentenza pronunciata tra lui e altro debitore, salvo che la sentenza sia favorevole al debitore solidale.
Il coobbligato solidale può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato solo se non esiste, nei suoi confronti, un autonomo giudicato contrario. Se ha partecipato a un proprio giudizio conclusosi sfavorevolmente, quel giudicato prevale e impedisce l'estensione della decisione favorevole altrui.
Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986
Disciplina la responsabilità solidale delle parti dell'atto per il pagamento dell'imposta di registro. La norma consente all'Amministrazione finanziaria di agire separatamente nei confronti dei coobbligati, senza imporre il litisconsorzio necessario.
Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La società ne ha invocato i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti con l'Amministrazione, ma il giudice non ha ravvisato alcuna violazione.
Artt. 3, 24 e 53 della Costituzione
La disciplina è stata ritenuta compatibile con uguaglianza, piena tutela giurisdizionale e capacità contributiva, poiché i coobbligati che scelgono di instaurare giudizi autonomi e ottengono decisioni definitive differenti si trovano in situazioni processuali diverse.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per la regolazione e la liquidazione delle spese del processo tributario.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Il giudice ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a seguito del rigetto dell'appello.
Massime di principio
- Nella solidarietà tributaria ciascun coobbligato può essere accertato e può difendersi autonomamente; non è normalmente necessario che tutti partecipino allo stesso processo.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere invocato dagli altri coobbligati rimasti estranei al giudizio, purché non abbiano già ottenuto nei propri confronti una decisione definitiva sfavorevole.
- Chi promuove autonomamente un giudizio e lo perde non può, di regola, neutralizzare gli effetti del proprio giudicato invocando successivamente la sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato.
- La possibilità di beneficiare del giudicato altrui deve essere valutata tempestivamente, prima che si formi un giudicato contrario nel proprio procedimento.
- Decisioni differenti nei confronti di coobbligati solidali non violano necessariamente uguaglianza o capacità contributiva, perché le diverse strategie processuali possono determinare differenti situazioni giuridiche definitive.
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