Sentenza del 28/09/2015 n. 1587 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di complessivi € 842,56, relativa a sanzioni per violazioni del Codice della Strada contestate dal Comune di Sesto Fiorentino e a ICI 2006 dovuta al Comune di Capannori. La società sosteneva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, la tardività della notifica, la carenza di motivazione e di sottoscrizione della cartella, l'assenza dei presupposti della responsabilità solidale derivante da una precedente scissione societaria e l'illegittimità delle sanzioni. In appello ha contestato anche la decisione di primo grado che aveva individuato la competenza territoriale nella CTP di Lucca.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello limitatamente alla competenza territoriale. Ha ritenuto competente la Commissione Tributaria Provinciale di Prato, poiché la cartella era stata emessa dall'agente della riscossione avente sede nella provincia di Prato. La sentenza non ha definito nel merito la debenza delle somme, la validità della cartella, la responsabilità solidale della società derivante dalla scissione o le sanzioni relative al Codice della Strada. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'incertezza esistente sulla competenza territoriale.
Norme richiamate
L'individuazione della Commissione Tributaria di primo grado territorialmente competente deve operarsi con riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ovverossia il concessionario della riscossione che ha emesso la cartella.
Per le controversie relative a una cartella di pagamento, la competenza territoriale viene individuata, secondo la pronuncia richiamata, in base alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella.
Le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non rientrano nella giurisdizione tributaria e devono essere trattate dal giudice ordinario competente, nel caso indicato dal giudice di primo grado, il giudice di pace.
La norma è stata richiamata dall'agente della riscossione per sostenere l'inammissibilità dell'appello a causa dell'omesso deposito dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado; tale eccezione non ha impedito l'accoglimento dell'appello.
Art. 2506 e seguenti del Codice civile
Le disposizioni disciplinano la scissione societaria, operazione invocata dalla società per contestare la propria responsabilità per debiti della società scissa.
Art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917/1986
È stato richiamato dall'agente della riscossione quale fondamento della responsabilità solidale delle società risultanti da una scissione per le somme dovute dalla società scissa anteriormente all'efficacia della scissione.
Art. 15, comma 2, D.lgs. n. 472/1997
È stato richiamato per sostenere la responsabilità solidale, anche in caso di scissione parziale, per imposte e sanzioni riferibili alla società scissa.
Artt. 5 e 6 D.lgs. n. 472/1997
La società ha invocato tali disposizioni per contestare l'applicazione delle sanzioni in assenza di dolo o colpa; la questione non è stata decisa nel merito dalla pronuncia esaminata.
L'agente della riscossione ha sostenuto che eventuali vizi della cartella sarebbero stati sanati dal raggiungimento dello scopo, anche perché la società aveva tempestivamente impugnato l'atto; la sentenza non ha esaminato definitivamente tale questione.
La disposizione è stata richiamata in relazione alla litispendenza, precisando che la relativa dichiarazione deve provenire dal giudice territorialmente competente.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento per vizi propri dell'atto, la competenza territoriale tende a radicarsi presso la Commissione Tributaria Provinciale corrispondente alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza.
- La contestazione della competenza territoriale può essere accolta anche senza una decisione sul merito della pretesa: in tal caso la controversia viene indirizzata al giudice territorialmente competente e le questioni sostanziali restano da esaminare.
- Le sanzioni per violazioni del Codice della Strada non hanno natura tributaria; le relative controversie appartengono al giudice ordinario, normalmente il giudice di pace, e non alla giurisdizione tributaria.
- In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere solidalmente dei debiti anteriori della società scissa, incluse determinate imposte e sanzioni, salvo l'esame dei limiti e dei presupposti previsti dalla normativa applicabile.
- La cartella emessa nei confronti di un coobbligato solidale non richiede necessariamente la preventiva escussione del debitore principale, poiché, in linea generale, il creditore può rivolgersi a ciascun obbligato solidale.
- La decisione riguarda esclusivamente la competenza territoriale e non può essere interpretata come conferma della validità della cartella o della responsabilità sostanziale della società.
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