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Sentenza

Sentenza del 28/09/2015 n. 1416 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP anno 2005. Studi di settore - rideterminazione del reddito imponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, sostenendo che il mero scostamento tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore non fosse sufficiente a rideterminare il reddito imponibile. Secondo il principio richiamato, l’accertamento è legittimo soltanto in presenza di una "grave incongruenza" tra i dati dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, oltre che delle ulteriori condizioni previste dalla legge.

La decisione

La sentenza afferma che l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’accertamento induttivo sulla sola base di uno scostamento non significativo rispetto agli studi di settore. È necessaria una grave incongruenza, da valutare anche in modo coerente con il principio costituzionale della capacità contributiva. In assenza di tale presupposto, l’accertamento deve ritenersi illegittimo e il contribuente ha diritto all’annullamento della pretesa tributaria, nei limiti accertati dal giudice.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina l’accertamento analitico-induttivo ai fini delle imposte sui redditi, consentendolo solo in presenza dei presupposti tipici previsti dalla norma.

  • Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede i presupposti per la rettifica dell’IVA e non consente di fondare l’accertamento esclusivamente su uno scostamento non significativo dagli studi di settore.

  • Art. 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

    Introduce gli studi di settore quali strumenti di stima dei ricavi e dei compensi, ma non li rende automaticamente sufficienti a dimostrare maggiori redditi imponibili.

  • Art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiede che lo scostamento tra quanto dichiarato e quanto desumibile dagli studi di settore sia grave e non meramente marginale, affinché possa essere avviato l’accertamento.

  • Art. 10, comma 1, legge 8 maggio 1998, n. 146

    Anche se non richiama espressamente il requisito della gravità, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e coordinato con l’art. 62-sexies, sicché permane la necessità della grave incongruenza.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio della capacità contributiva impone che la pretesa fiscale sia fondata su elementi effettivamente idonei a dimostrare una maggiore capacità economica; perciò un semplice scostamento dagli studi di settore non è sufficiente.

Massime di principio

  • Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi e non provano automaticamente l’esistenza di maggiori ricavi o redditi.
  • Un accertamento basato sugli studi di settore richiede uno scostamento grave, significativo e concretamente motivato, non una semplice divergenza numerica.
  • L’Amministrazione deve indicare le ragioni per cui lo scostamento è grave e spiegare perché i dati dichiarati non siano attendibili, considerando le caratteristiche specifiche dell’attività del contribuente.
  • In assenza di ulteriori elementi indiziari o di una grave incongruenza, l’accertamento induttivo può essere annullato.
  • La valutazione deve rispettare il principio di capacità contributiva: la pretesa fiscale deve riflettere una reale e plausibile maggiore capacità economica del contribuente.

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