Sentenza del 28/09/2015 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - Raddoppio dei termini - Denuncia penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, sostenendo che tale effetto non potesse operare in assenza di una denuncia penale effettivamente trasmessa, dell'esercizio dell'azione penale o comunque quando il reato risultasse già prescritto.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini quando i fatti accertati comportano l'obbligo di denuncia penale. Non è necessario che la denuncia sia stata concretamente presentata, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale oppure che il reato non sia ancora prescritto. È sufficiente la sussistenza, in astratto e sulla base dei fatti contestati, dell'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dalla legge.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini opera in ragione dell'obbligo di denuncia penale derivante dai fatti contestati, senza richiedere la presentazione effettiva della denuncia, l'esercizio dell'azione penale o l'assenza di prescrizione del reato.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati, considerati oggettivamente, comportavano l'obbligo di denuncia penale; non è decisiva la concreta iniziativa dell'autorità giudiziaria.
- La mancata trasmissione della denuncia o la mancata apertura di un procedimento penale non escludono automaticamente il raddoppio dei termini.
- Il raddoppio può operare anche se il reato risulta prescritto, purché al momento rilevante i fatti fossero astrattamente idonei a integrare una violazione penalmente denunciabile.
- La verifica deve riguardare la sussistenza effettiva dei presupposti del reato, non una mera contestazione penale arbitraria o priva di base fattuale.
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