Sentenza del 28/09/2015 n. 730 - Comm. Trib. Prov. Parma
Iscrizione a ruolo - Liquidazione tributi risultanti dalla dichiarazione - Contraddittorio preventivo e avviso bonario - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza, secondo il principio riportato, esclude la necessità dell'avviso bonario e del contraddittorio preventivo nei casi di liquidazione automatica o meramente matematica dei tributi dichiarati. L'obbligo sussiste, invece, qualora l'Amministrazione debba valutare o contestare elementi incerti della dichiarazione. Non sono indicati nel testo gli estremi del procedimento né l'esito concreto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la necessità del contraddittorio preventivo e dell'invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo. La regola affermata è che tali adempimenti non sono obbligatori quando l'iscrizione a ruolo deriva dalla mera liquidazione di tributi già risultanti dalla dichiarazione del contribuente. Il contraddittorio preventivo è invece necessario quando sussistono profili di incertezza o contestazione relativi al contenuto della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio preventivo e la comunicazione dell'esito della liquidazione sono richiesti quando dai controlli emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non sono invece necessari per la mera liquidazione dei tributi dichiarati.
Cassazione civile, sentenza n. 8342/2012
Richiamata a sostegno della distinzione tra semplice liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione e controllo che comporti valutazioni o profili di incertezza.
Cassazione civile, sentenza n. 8154/2015
Conferma che l'avviso bonario non costituisce un adempimento obbligatorio quando l'iscrizione a ruolo deriva da una verifica automatizzata e non da contestazioni interpretative sulla dichiarazione.
Massime di principio
- La mancata preventiva comunicazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella quando il ruolo deriva dalla semplice liquidazione di importi già indicati nella dichiarazione.
- Occorre distinguere tra controllo meramente automatizzato o matematico, per il quale il contraddittorio può non essere necessario, e controllo che richieda valutazioni, interpretazioni o contestazioni del contenuto della dichiarazione.
- Quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
- Per valutare la legittimità della procedura è quindi decisivo esaminare la natura concreta del controllo e verificare se l'importo richiesto derivi direttamente dalla dichiarazione oppure da una rettifica o valutazione ulteriore.
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