Cassazione Penale, Sentenza n. 18421/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio aziendale di più società a lei intestate, contestando violazione di legge per carenza della prova indiziaria. In particolare ha dedotto che il Tribunale non avrebbe colmato le lacune indicate dal Gip (mancanza di elementi significativi e univoci sul momento genetico della costituzione delle società e sull'eventuale conferimento di capitali), che si sarebbe limitato a rilevare la mera disponibilità di fatto dei beni e le funzioni amministrative esercitate dal convivente Stracuzzi senza indicare specifici elementi circa la provenienza dei capitali o la confluenza di somme riconducibili allo Stracuzzi, e che sarebbe stato assunto senza prova il suo conoscimento della caratura mafiosa del convivente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo. La Corte ha ritenuto che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di riesame sia limitato alla verifica di eventuali violazioni di legge o di mancanza assoluta di motivazione; ha considerato invece che il Tribunale avesse fornito un'ampia e logica motivazione, avendo esaminato le osservazioni della difesa e ricostruito gli elementi concreti e indiziari che consentono di ritenere verosimile la commissione dei reati ipotizzati (compreso il trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis), la funzione dominante del convivente Stracuzzi nella rete societaria e la consapevole partecipazione della ricorrente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame relative a provvedimenti reali alla verifica della violazione di legge; la Corte può rilevare la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.
Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte conferma che si tratta di fattispecie che si concretizza anche mediante attribuzione fittizia di titolarità o disponibilità di beni a terzi (es. familiari prestanome) per eludere controlli o agevolare reati connessi; chi contribuisce consapevolmente alla fittizia attribuzione risponde a titolo di concorso.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la condotta della ricorrente è stata valutata come partecipazione concorrente, con apporto cosciente e volontario alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Norma richiamata nel provvedimento in combinato riferimento alle fattispecie contestate; la Corte ne ha valutato l'applicazione nell'ambito della ricostruzione della responsabilità concorrente.
Consente la condanna alle spese e il pagamento in favore della cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; applicata dalla Corte per la condanna pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione, in tema di riesame su provvedimenti reali, sindaca solo la violazione di legge o l'assenza/motivazione meramente apparente: non rivaluta in pieno il merito se la motivazione del giudice di merito è congrua.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti" e non la prova piena: servono elementi concreti e persuasivi, anche indiziari, collegabili logicamente alla commissione del reato.
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis può concretizzarsi mediante la fittizia intestazione di quote o cariche societarie a familiari o prestanome; la mera apparente titolarità non esclude la rilevanza penale se sussistono indici di artifizio finalizzato a eludere controlli.
- La disponibilità materiale di beni o lo svolgimento di funzioni amministrative da parte di un terzo (es. convivente) può costituire indizio rilevante se inserito in un quadro indiziario ampio e coerente che dimostri diretta riferibilità e controllo effettivo.
- La valutazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà) può fondarsi su un apprezzamento complessivo degli atti e delle relazioni societarie, nonché su elementi evocativi ripetuti, purché la motivazione sia logica e specifica.
- In situazioni analoghe è essenziale che la difesa contrapponga alla ricostruzione della procura elementi alternativi concreti (es. documentazione sui conferimenti, tracciabilità delle provviste) per contrastare efficacemente il fumus e il periculum.
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