Cassazione Penale, Sentenza n. 20149/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Lecce che, confermando in gran parte il provvedimento del Tribunale di Taranto, ha disposto la confisca di beni intestati a Giuseppe Catapano e a terzi (anni di acquisto fino al 2011). Le censure principali: mancata perimetrazione temporale della "pericolosità qualificata" (la condanna penale riguarda fino al 1996, mentre la confisca comprende beni fino al 2011); omissione di una valutazione concreta degli indici che colleghino le acquisizioni successive al periodo di illecito all'impiego di provvista illecita (reimpiego); eccessiva valorizzazione della semplice sproporzione economica senza esaminare il rilevante iato temporale, l'esistenza di redditi leciti dei terzi coinvolti e la possibile trasmissione dei proventi illeciti ad altri soggetti. Sono altresì dedotte violazioni di norme del d.lgs. n. 159/2011 (in particolare art. 10 e art. 24) e doglianze sul diritto di difesa e sull'uso di elementi probatori (es. dati ISTAT).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, annullando il decreto impugnato e rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame da collegio diverso. La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato non abbia adeguatamente distinto tra beni acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità qualificata (1989-1996) e quelli successivi (fino al 2011), e non abbia indicato la "pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi" richiesta per ritenere che acquisti successivi costituiscano reimpiego di provvista illecita. Ha inoltre osservato l'esigenza di valutare l'ampio intervallo temporale, la presenza di un periodo di detenzione e l'esistenza di redditi leciti, elementi che rendono più stringente l'onere argomentativo sul rapporto causale tra provvista illecita e acquisizioni tardive. Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta apparente e insufficiente e il provvedimento è stato cassato con rinvio.
Norme richiamate
La condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) costituisce il fatto illecito da cui può emergere la pericolosità qualificata; tuttavia la pericolosità deve essere temporalmente perimetrare quando possibile, per delimitare l'ambito della confisca di prevenzione.
art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"frutto" di attività illecite ovvero "reimpiego" di essi
La confisca di prevenzione riguarda beni che siano "frutto" dell'attività illecita o ne costituiscano il "reimpiego"; per gli acquisti successivi alla pericolosità qualificata è necessario accertare il reimpiego mediante una pluralità di indici altamente dimostrativi della diretta derivazione causale.
Richiamato in relazione alla disciplina del sequestro; conferma che l'oggetto dei provvedimenti ablativi deve essere adeguatamente motivato in rapporto alla provenienza illecita.
La confisca per equivalente (art. 25) riguarda beni acquistati illecitamente e segue logiche diverse dalla confisca di prevenzione; la Corte distingue chiaramente i due istituti e i relativi standard probatori.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
Indica che l'esecuzione di una pena detentiva prolungata richiede una nuova verifica della pericolosità sociale; pertanto la detenzione intercorsa tra fine della pericolosità e acquisti successivi incide sull'analisi del rischio e sull'onere probatorio.
Richiamato dalla difesa in relazione all'uso delle tavole ISTAT: la normativa limita l'uso statistico di tali dati e pertanto non sono idonei, da soli, a determinare la spesa effettiva di un nucleo familiare ai fini probatori.
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
Rilevata dalla difesa per sostenere che il mero status di evasore fiscale non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca; la Corte di cassazione prende atto del principio ma lo inserisce nel quadro più ampio della necessità di indici rilevanti per il reimpiego.
Massime di principio
- Distinguere sempre, nella confisca di prevenzione per soggetti con pericolosità qualificata, tra beni acquistati durante il periodo di manifestazione della pericolosità e beni acquistati successivamente; la disciplina applicabile e l'onere probatorio variano.
- Per beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità qualificata è necessario dimostrare il "reimpiego" della provvista illecita mediante una pluralità di indici fattuali "altamente dimostrativi" della diretta derivazione causale; maggiore è il lasso temporale, più stringente deve essere l'argomentazione.
- La prova liberatoria del proposto (origine lecita dei beni) non richiede i rigorosi canoni del processo petitorio: possono valere allegazioni e elementi che rendano ragionevolmente ipotizzabile la legittima provenienza, ma rimane sull'organo confiscante l'onere di motivare adeguatamente il collegamento tra provvista illecita e acquisizione.
- La semplice sproporzione economica tra redditi dichiarati e valore dei beni non basta da sola, specie se esiste un lungo intervallo temporale o periodi di detenzione tra l'attività illecita e gli acquisti; serve un'analisi complessiva comprensiva di elementi cronologici e probatori diretti o indiziari rafforzati.
- La presenza di redditi leciti documentati dei terzi interessati richiede una valutazione concreta e specifica della loro capacità reddituale prima di applicare misure ablative a loro carico.
- Eventuali precedenti provvedimenti (es. ordinanze di rigetto o revoca relative a soggetti correlati) devono essere considerati nella nuova valutazione, e in rimesse in giudizio è necessaria la composizione del collegio in modo diverso per ragioni di imparzialità e decisionale.
- Questioni procedurali quali il diritto di difesa e la possibilità di esaminare consulenti tecnici devono essere rispettate: omissioni in tal senso possono ledere la motivazione e giustificare annullamento.
- In fase di valutazione probatoria il giudice delle misure di prevenzione può valorizzare elementi indiziari meno rigidi rispetto al processo penale, ma deve comunque costruire una motivazione articolata e proporzionata al grado di gravità dell'assunto, in particolare per acquisti successivi al periodo di pericolosità.
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