Cassazione Penale, Ordinanza n. 04133/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze irrevocabili. La richiesta riguardava fatti diversi: una prima sentenza per condotte del 2007, una seconda per una truffa del 21/01/2012 e una terza per un furto aggravato del 26/03/2012. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unitarietà del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità del modus operandi e, per il furto, il carattere estemporaneo e contingente della decisione criminosa. Nel ricorso si denunciava, con motivazione ritenuta "affatto illogica" dal ricorrente, il mancato riconoscimento della continuazione, anche parziale, tra le sentenze indicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano di merito e aspecifici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione del giudice dell'esecuzione. Ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori dell'unitarietà del programma criminoso, e che tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici o travisamenti, è insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione aveva specificamente esaminato anche la possibilità di un riconoscimento parziale tra le sentenze indicate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso già programmato al momento del primo reato, da desumere da concreti indici sintomatici; non basta la mera contiguità di alcuni elementi né una generica abitualità criminale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione richiama il sindacato di legittimità sulle motivazioni del giudice dell'esecuzione in tema di continuazione, limitato ai casi di motivazione illogica o travisamento dei fatti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta e complessiva di indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità della condotta.
- Non è sufficiente invocare singoli indici favorevoli se i reati successivi risultano, per le circostanze del caso, frutto di decisioni estemporanee e non di una programmazione almeno nei tratti essenziali già esistente al momento del primo fatto.
- Il programma criminoso non va confuso con una generica propensione a delinquere o con un'esistenza improntata al crimine: questi profili attengono ad altri istituti e non bastano per la continuazione.
- L'apprezzamento del giudice di merito sugli indici della continuazione è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamento del fatto.
- Nel giudizio sulla continuazione, il giudice deve esaminare anche la possibilità di un riconoscimento parziale tra alcuni soltanto dei reati o delle sentenze coinvolte.
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