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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13871/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per trasferimento fraudolento di valori (ex art. 12-quinquies d.l. 306/92, oggi art. 512-bis c.p.) e concorso, con riferimento a due aziende del commercio ittico (Worldfish e LCR Frescogel). Si contestava che le imprese fossero fittiziamente intestate a terzi (Mirko Viola e Valentina Ruggeri) per eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire l'attività mafiosa, con l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, nullità per errata applicazione della legge, travisamento della prova, mancanza di prova della provenienza illecita delle risorse, mancata prova del dolo specifico degli interposti, violazione del divieto di bis in idem e vizio di motivazione sull'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei ricorsi ritenendoli manifestamente infondati: ha confermato che, in base al compendio probatorio (collaboratori di giustizia, intercettazioni, videosorveglianza), Calcagno e Ruggeri erano gestori di fatto delle rispettive aziende e sussistevano gli elementi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis). La Corte ha inoltre ribadito principi di diritto: il reato è a forma libera, può riguardare beni anche di provenienza lecita e può essere commesso anche prima dell'adozione formale di misure di prevenzione quando l'agente possa ragionevolmente presumere il loro avvio. Ha ritenuto infondata la doglianza di bis in idem tra i reati 513-bis e 512-bis. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi diretti alla carenza motivazionale sull'aggravante per metodo mafioso e per agevolazione (art. 416-bis.1 c.p., ex art. 7 d.l. 152/1991): ha ritenuto che le sentenze di merito non avessero dimostrato in modo adeguato il nesso temporale e il dolo specifico richiesto dall'aggravante rispetto al momento consumativo del reato di trasferimento fraudolento di valori. Su tale punto ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo (più adeguatamente motivato) esame. Restano comunque confermate le condanne e le misure (risarcimenti equitativi alle parti civili e confisca di Worldfish e LCR Frescogel) nei limiti non annullati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la condanna per mafia dei ricorrenti ha costituito contesto fattuale rilevante per la valutazione della loro posizione e delle presumibili finalità elusive, ma non basta da sola per giustificare automaticamente aggravanti in reati autonomi.

  • art. 512-bis cod. pen. (ex art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)

    12-quinquies d.l. n. 306/92 – oggi art. 512-bis cod. pen.

    Reato a forma libera: punisce l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o aziende con fine elusivo rispetto alle norme di prevenzione patrimoniale. Può riguardare beni anche di provenienza lecita; è integrato dal trasferimento con fine elusivo e può essere consumato anche prima dell'adozione formale della misura se l'agente poteva fondatamente presumere il rischio di provvedimenti.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Riguarda illecita concorrenza mediante minaccia o violenza; ha profili strutturalmente e funzionalmente diversi dall'art. 512-bis (richiede violenza o minaccia) e la condanna per 513-bis non determina automaticamente l'assorbimento del reato 512-bis (no bis in idem nel caso concreto).

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 152/1991)

    art. 7 d.l. 152/1991 – oggi art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante per uso del 'metodo mafioso' o per aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa. La Corte ha precisato che l'aggravante richiede un nesso specifico e il dolo specifico riferito al momento consumativo del reato principale: non è sufficiente la mera frequentazione di soggetti mafiosi o incontri nei locali aziendali senza prova che la fittizia intestazione sia stata realizzata con lo scopo di favorire l'associazione o con modalità tipicamente mafiose.

  • art. 110 cod. pen. e art. 81 cod. pen. (concorso e continuazione)

    artt. 81 cpv., 110 cod. pen.

    Applicate per valutare la responsabilità concorrente e la determinazione delle pene in continuazione: la Corte ha ritenuto congruo l'accertamento della responsabilità concorrente e la quantificazione delle pene in relazione al quadro probatorio complessivo.

  • art. 649 cod. proc. pen. (divieto di bis in idem)

    La censura sul divieto di bis in idem è stata respinta perché i reati contestati (513-bis e 512-bis) sono diversi per struttura, elementi costitutivi e finalità, non risultando sussistente sovrapposizione che impedisca una nuova contestazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 512-bis non è necessario che i beni provengano da reato: rileva il fine elusivo dell'attribuzione fittizia, non la provenienza dei beni.
  • La prova del ruolo di 'gestore di fatto' si costruisce su indici quali concentrazione di poteri decisionali, assenza/inesperienza/insufficienti risorse dell'intestatario formale, presenza continuativa in azienda, intercettazioni e videosorveglianza.
  • L'interposto (chi formalmente risulta titolare) è punibile solo se dimostrato il suo dolo specifico di agevolare l'elusione delle misure di prevenzione; la semplice intestazione formale non basta senza consapevolezza.
  • L'aggravante per 'metodo mafioso' o per 'agevolazione' richiede prova specifica e collegamento temporale al momento della consumazione del reato: non può essere desunta genericamente dalla condizione personale degli imputati o da incontri generici in locali aziendali.
  • La Cassazione controlla la correttezza e la logicità della motivazione di merito ma non sostituisce la valutazione in fatto del giudice: ricostruzioni alternative, se non inequivocabili, non consentono annullamento.
  • In ipotesi di attribuzione fittizia in ambito imprenditoriale, il reato può configurarsi sia all'atto della costituzione sia in una fase successiva con l'ingresso di un socio occulto che eserciti di fatto la gestione.

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