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Ordinanza

Ordinanza n. 1547/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rosalba Morandi il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento professionale, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente proposto un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo sull’istanza presentata il 24 febbraio 2025, il cui termine di conclusione era indicato nel 26 marzo 2025. Dopo l’adozione del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e del provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia. Il giudice ha rilevato, ai fini cautelari, che non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, in particolare l’esercizio per almeno un anno in Germania dell’attività di guida turistica, professione che in tale Stato non risulta regolamentata. È stato inoltre dedotto e valutato il difetto del periculum in mora, avuto riguardo alla natura meramente pretensiva dell’interesse azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla domanda contro il silenzio, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento definitivo successivamente impugnato con motivi aggiunti. In applicazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario per la prosecuzione del giudizio sugli atti di diniego. Ha respinto l’istanza cautelare perché, allo stato degli atti e salva ogni diversa valutazione nella cognizione di merito, mancava un adeguato fumus boni iuris, non essendo documentato il requisito professionale richiesto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007. Ha ritenuto altresì insussistente il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva della posizione fatta valere. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La domanda contro il silenzio perde interesse quando l’amministrazione adotta, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso sulla medesima istanza.

  • art. 117 c.p.a.

    L’adozione del provvedimento definitivo fa venir meno l’interesse alla domanda originaria avverso il silenzio, con prosecuzione della controversia sugli atti espressi eventualmente impugnati con motivi aggiunti.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la controversia non è più definibile con il rito camerale originariamente applicato, il giudice dispone la conversione del rito in ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Per il riconoscimento della qualifica professionale rileva, nel caso esaminato, la prova dell’esercizio per almeno un anno dell’attività di guida turistica in Germania, ove la professione non risulta regolamentata.

Massime di principio

  • L’adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso sulla stessa istanza determina il venir meno dell’interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.; se il provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue sugli atti espressi secondo il rito applicabile.
  • Quando il provvedimento espresso sopravvenuto modifica l’oggetto effettivo della controversia, il giudice può disporre la conversione dal rito camerale al rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito professionale previsto dalla legge esclude, allo stato degli atti, un adeguato fumus boni iuris, ferma la diversa valutazione propria della fase di merito.
  • Per una posizione di natura meramente pretensiva, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un concreto e attuale pregiudizio grave derivante dall’attesa della decisione di merito; in mancanza, difetta il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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