Cassazione Civile, Sentenza n. 18517/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso per esdebitazione proposto da Foglia. Questioni principali: (i) se la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) debba essere equiparata, ai fini dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., a una sentenza di condanna ostativa all'esdebitazione; (ii) se la pendenza di un procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali debba sospendere o impedire l'esame dell'istanza di esdebitazione o essere considerata equivalente alla riabilitazione.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha stabilito che, ratione temporis, si applica la formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. anteriore alla riforma Cartabia e che, in mancanza di una disposizione derogatoria espressa, la sentenza di patteggiamento si equipara ad una sentenza di condanna ai fini impeditivi dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall. Inoltre la Corte ha ritenuto ininfluente la sola pendenza dell'affidamento in prova ai servizi sociali: tale istituto non equivale alla riabilitazione prevista dall'art. 142 e quindi non impedisce il rigetto dell'esdebitazione. Nessuna statuizione sulle spese di giudizio di legittimità per mancata difesa delle parti intimati.
Norme richiamate
art. 445 c.p.p., comma 1-bis (testo ratione temporis anteriore alla riforma D.lgs. n.150/2022)
Salvo quanto previsto dall’art. 653 la sentenza prevista dall’art. 444, co. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
La Corte ha ritenuto che, nel regime ratione temporis applicabile, la norma equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna salvo espressa disposizione derogatoria; ciò impedisce l'esdebitazione quando ricorre la causa ostativa di cui all'art. 142 l. fall.
art. 445 c.p.p. (testo riformato da D.lgs. n.150/2022)
La sentenza prevista dall’art. 444, co. 2, ... non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
La riforma ha limitato alcuni usi probatori e introdotto salve clause, ma la Corte ha applicato la disciplina vigente al momento dell'emissione della sentenza di patteggiamento (tempus regit actum), quindi il nuovo testo non ha mutato l'esito nel caso concreto.
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La pronuncia di patteggiamento è considerata una pronuncia che applica la pena; la Corte l'ha qualificata, ai fini dell'esdebitazione, tra le sentenze di condanna salvo disposizione derogatoria.
art. 142 legge fallimentare (l. fall.)
il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta ... salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale
La norma introduce una condizione ostativa soggettiva all'esdebitazione basata sulla condanna per specifici reati; la Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento rientri tra le sentenze ostative e che solo la riabilitazione (artt. 178 e ss. c.p.) consente deroghe.
D.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
modifica del testo dell'art. 445 c.p.p., entrata in vigore il 30.12.2022
La riforma ha rimodulato l'efficacia probatoria e gli effetti del patteggiamento; la Corte ha però applicato il principio tempus regit actum stabilendo che la versione pertinente è quella vigente al momento della pronuncia di patteggiamento.
art. 47, comma 12, l. 354/1975 (affidamento in prova ai servizi sociali)
La Corte ha escluso che l'affidamento in prova ai servizi sociali sia equipollente alla riabilitazione ai fini dell'art. 142 l. fall.; la pendenza dell'istanza non sospende automaticamente il procedimento di esdebitazione.
Rilevato come riferimento normativo collegato all'efficacia della sentenza e al limite dell'art. 445, utile a distinguere effetti nei vari rami del diritto (civilistico/penale).
Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 6548/2025
Le Sezioni Unite hanno precisato il principio tempus regit actum per la norma processuale e che l'actus ai fini temporali è la data di emissione della sentenza di patteggiamento; la Corte ha fatto riferimento a questo orientamento per decidere l'intertemporale.
Cass. Sez. Un. sent. n. 2461/2025
La Corte ha richiamato questo precedente per affermare che la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e ss. cod. pen. non è estensibile all'affidamento in prova ai servizi sociali; i due istituti hanno diversa ratio e non sono equiparabili.
Massime di principio
- La disciplina processuale si applica secondo il principio tempus regit actum: va considerata la formulazione dell'articolo vigente al momento dell'emissione della sentenza di patteggiamento.
- In assenza di una disposizione espressa che deroghi, la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell'individuazione delle cause ostative all'esdebitazione ex art. 142 l. fall.
- La limitata efficacia probatoria del patteggiamento nei giudizi civili/ amministrativi (art. 445 c.p.p.) non incide sul fatto che, quale fatto storico, la pronuncia che applica la pena possa costituire elemento ostativo per benefici premiali come l'esdebitazione.
- La pendenza di un procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali non equivale alla riabilitazione e, di per sé, non impedisce il rigetto dell'istanza di esdebitazione né impone la sospensione del relativo procedimento fallimentare.
- Solo un'esplicita disciplina normativa che escluda l'equiparazione tra patteggiamento e condanna può produrre un esito diverso: in assenza di ciò, i requisiti soggettivi di meritevolezza per l'esdebitazione restano preclusi.
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