Cassazione Civile, Sentenza n. 18520/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di esdebitazione del ricorrente, ragionando che la sua condanna a seguito di patteggiamenti (sentenze ex art. 444 c.p.p.) e la successiva estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non equivalevano alla riabilitazione prevista dall'art. 142, primo comma, n. 6, l. fall.; il ricorrente deduceva inoltre abolitio criminis (per novellazione normativa con soglia di punibilità di €10.000,00) e sosteneva che la pronuncia di patteggiamento non dovesse essere equiparata a sentenza di condanna ai fini ostativi dell'esdebitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (introduzione di questioni nuove non sollevate in sede di merito e perché l'abolitio criminis, comunque, riguardava solo uno dei reati). Sul merito, ha affermato che: (i) la sentenza di patteggiamento (pronuncia ex art. 444 c.p.p.) va equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall.; (ii) l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione di cui agli artt. 178 ss. c.p. e dunque non rimuove l'ostativo alla concessione dell'esdebitazione. Ha richiamato precedenti e argomentazioni sistematiche e letterali (anche riferimenti alla giurisprudenza civile, penale e tributaria). Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidando compensi a favore di INPS ed INAIL (e altre somme forfettarie e accessori) e ha disposto l'eventuale versamento del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 142 l. fall.
il debitore "non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione"
La Corte interpreta la norma come 'chiusa': l'eccezione consente solo la riabilitazione prevista dal codice penale, non altre figure estintive o alternative (come l'estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.).
art. 444 c.p.p.
riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La pronuncia di patteggiamento, entro il testo ratione temporis applicabile, è da considerarsi equiparata alla sentenza di condanna ai fini degli effetti ostativi previsti dall'art. 142 l. fall., salvo specifica norma derogatoria.
art. 445 c.p.p.
norma richiamata nei suoi commi: in particolare comma 1-bis "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza ... è equiparata ad una sentenza di condanna" e comma 2 (estinzione del reato dopo l'applicazione della pena)
La Corte distingue l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2 (effetto conseguente al patteggiamento/espiazione) dalla riabilitazione: l'estinzione non ha la stessa funzione né gli stessi presupposti della riabilitazione e non rimuove l'ostativo previsto dall'art. 142 l. fall.
artt. 178 e 179 c.p.
solo se presente nei testi richiamati (riabilitazione)
La riabilitazione ex artt. 178 ss. c.p. è l'istituto espressamente previsto dalla legge fallimentare come unico mezzo per superare l'impedimento derivante da una condanna, poiché presuppone valutazione del ravvedimento nel tempo e finalità di reinserimento sociale.
D.Lgs. 8/2016 (art. 3)
riferimento alla novella che ha introdotto la soglia di punibilità di €10.000,00
La doglianza di abolitio criminis fondata sulla novella è stata ritenuta inammissibile perché, anche ove rilevasse, riguardava solo uno dei reati contestati e la questione non era stata adeguatamente svolta nei gradi di merito.
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro della verifica giudiziale anche nel patteggiamento: il sindacato del giudice, pur sommario, non è mera funzione notarile ma implica un accertamento formatosi nel procedimento, rafforzando l'equiparazione della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna.
Massime di principio
- La pronuncia di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) si considera, in assenza di specifica deroga normativa, equiparata alla sentenza di condanna ai fini degli effetti ostativi previsti dalla legge fallimentare (art. 142, comma 1, n. 6).
- L'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equivalente alla riabilitazione ex artt. 178 ss. c.p.: solo la riabilitazione rimuove l'ostativo previsto dall'art. 142 l. fall.
- Questioni nuove o fattispecie non sollevate nei gradi di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili in cassazione; vanno dunque tempestivamente dedotte e documentate in sede di merito.
- Per ottenere l'esdebitazione quando sussistono condanne penali ostative è necessario il ricorso all'istituto della riabilitazione, con gli specifici presupposti temporali e di valutazione della buona condotta previsti dal codice penale.
- Ai fini pratici, chi in situazioni analoghe voglia evitare l'ostativo all'esdebitazione deve verificare: a) se la pronuncia penale è una condanna o un patteggiamento (che opera come condanna ai fini dell'art. 142); b) se è stata pronunciata la riabilitazione; c) l'eventuale incidenza di novellazioni penali va valutata e dedotta già nei gradi di merito.
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