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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18381/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiesero il risarcimento dei danni per la violazione delle direttive UE in materia di orario di lavoro e riposo (Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE), sostenendo che, tra il 1° gennaio 2008 e il 25 novembre 2015, disposizioni legislative italiane (art. 3, comma 85, legge n.244/2007 e art. 41, comma 13, d.l. n.112/2008) avevano escluso il personale sanitario/dirigenti medici dall'applicazione dei limiti di riposo giornaliero (11 ore) e della durata massima media settimanale (48 ore), privandoli delle tutele previste dalla direttiva e provocando un danno alla salute e sicurezza dei lavoratori

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le disposizioni nazionali censurate contrastavano con le direttive UE e che tale violazione fosse "grave e manifesta" (tanto da giustificare la procedura d'infrazione e la successiva abrogazione normativa), ma ha confermato il giudizio di merito secondo cui i ricorrenti non hanno provato il nesso di causalità necessario tra la violazione statale e il danno individuale richiesto in risarcimento: mancava la prova che le ore eccedenti fossero state imposte dall'amministrazione e non il frutto di scelte volte al raggiungimento degli obiettivi (vincolo di risultato dei dirigenti). Di conseguenza la domanda risarcitoria è stata rigettata

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE (art. 3, art. 17, art. 18, art. 22)

    Art.17: "Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro ... non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi ..."

    La Corte ha richiamato i limiti delle deroghe: possono essere concesse solo se ricorrono le condizioni previste (attività non misurata/predeterminata o determinabile dal lavoratore) e se garantiti periodi equivalenti di riposo compensativo o protezione appropriata; non è ammesso un rinvio generale alla contrattazione senza predeterminazione e garanzie specifiche

  • Direttiva 93/104/CE (art. 6, par.2)

    Riconosciuta come fonte che fissa la durata massima media settimanale (48 ore) e attribuisce diritti individuali; la Corte ha confermato che i limiti non possono essere elusi da norme nazionali che estendono impropriamente deroghe

  • D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuazione direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), art. 7 e art. 4

    Normativa di recepimento che prevedeva riposo giornaliero di 11 ore e limite medio settimanale di 48 ore; le deroghe operate da norme successive sono in contrasto con le direttive se non conformi alle condizioni di deroga UE

  • Legge n. 244/2007, art. 3, comma 85 (introduce comma 6-bis art.17 d.lgs. 66/2003)

    "Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali..."

    La Corte ha ritenuto che la norma nazionale che escludeva dal riposo giornaliero il personale sanitario, rimettendo tutto alla contrattazione senza predeterminare garanzie, era in conflitto con la direttiva e contribuiva a una violazione grave e manifesta

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 41, comma 13 (convertito dalla L. n.133/2008)

    "Al personale delle aree dirigenziali... non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003. La contrattazione collettiva definisce le modalità ..."

    La disposizione ha esteso l'esclusione al personale dirigenziale sanitario; la Corte l'ha considerata in contrasto con la direttiva, poiché la deroga non poteva essere generalizzata senza garanzie specifiche e senza verificare l'effettiva autonomia nella determinazione dell'orario

  • Legge n. 161/2014, art. 14

    Ha abrogato le deroghe contestate (efficacia dal 25/11/2015); la Cassazione ha rilevato che tale abrogazione implicitamente conferma l'illegittimità delle norme precedenti e la gravità della violazione

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 3

    "Il dirigente... è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito"

    La Corte ha precisato che tale norma riguarda il vincolo di risultato e il trattamento economico del dirigente e non può essere usata per dimostrare di per sé l'autonomia decisionale sull'orario né per escludere la possibilità di responsabilità risarcitoria se provato il nesso causale

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (Francovich, Brasserie du Pêcheur, Pfeiffer, Fuß, Simap e altre)

    Richiamati i principi di responsabilità statale per mancato o tardivo recepimento delle direttive: condizioni per la responsabilità (diritti attribuiti dalla direttiva; contenuto identificabile; nesso di causalità) e requisito della violazione "grave e manifesta"

Massime di principio

  • Per ottenere il risarcimento per mancato recepimento di una direttiva UE occorre dimostrare: a) che la direttiva attribuiva un diritto individuale; b) il contenuto del diritto è identificabile; c) il nesso di causalità tra violazione statale e danno subito. La semplice esistenza della violazione non basta senza prova del nesso causale
  • Le deroghe previste dalle direttive (es. artt. 17-18 della Direttiva 2003/88/CE) possono essere utilizzate solo se ricorrono le condizioni previste (attività non misurata/predeterminata o determinabile dal lavoratore) e se sono previste formule di compensazione (periodi equivalenti di riposo) o protezione adeguata; non è legittimo un rinvio generico alla contrattazione collettiva senza limiti e garanzie predeterminate
  • La qualifica formale di "dirigente" nel diritto interno non basta a rientrare automaticamente nella deroga UE: va verificata la concreta autonomia nella determinazione dell'orario di lavoro richiesta dalla direttiva
  • Per il personale pubblico la verifica delle condizioni convenute nei contratti collettivi nazionali può essere compiuta d'ufficio dal giudice (iura novit curia), quindi il richiamo alle previsioni contrattuali non esime dal controllo giudiziale della loro conformità ai requisiti UE
  • L'opzione "opt-out" prevista dall'art. 22 della Direttiva richiede che la facoltà sia stata recepita dall'ordinamento nazionale secondo i termini della direttiva; il consenso individuale è rilevante solo se la disciplina nazionale lo prevede correttamente
  • Nelle controversie simili, gli attori devono documentare non solo il superamento dei limiti orari ma soprattutto che tale superamento era imposto o derivava da normativa/turnazione incompatibile con la direttiva e non da scelte volontarie legate al vincolo di risultato

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