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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18377/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni per la presunta violazione delle direttive UE 93/104/CE e 2003/88/CE (in particolare artt. 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE: riposo giornaliero di 11 ore e durata massima media dell'orario di 48 ore settimanali) a causa del superamento sistematico degli orari di lavoro dei dirigenti medici. In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, che il superamento dell'orario fosse connesso alla natura dell'incarico dirigenziale (art. 15 d.lgs. n. 502/1992). In appello la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame per mancato rispetto dei requisiti di specificità dell'art. 342 c.p.c. (omesso riferimento alle ragioni della sentenza di primo grado). I ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione tale pronuncia di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo dell'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello conteneva, con sufficiente specificità, la critica alle ragioni del giudice di primo grado (la sentenza di primo grado era stata espressamente richiamata e criticata in pag. 14 dell'appello). Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame; ha demandato alla Corte d'appello rinviata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/88/CE

    artt. 3 (riposo ogni 24 ore) e 6 (48 ore settimanali)

    Le direttive sono il fondamento dell'azione: i ricorrenti lamentano la loro violazione da parte dello Stato. La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito del rispetto delle direttive, ma ha ritenuto ammissibile l'appello che le contestava.

  • Direttiva 93/104/CE

    Richiamata come quadro normativo europeo di cui i ricorrenti lamentano la mancata attuazione; impianto usato per sostenere la responsabilità della P.A., senza esito definitivo sul merito nella presente sentenza.

  • art. 342 c.p.c.

    Norma sui requisiti di ammissibilità dell'appello (specificità delle doglianze e specifica contestazione delle ragioni del primo giudice). La Cassazione ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto dall'appello dei ricorrenti e che la Corte territoriale avesse errato nel dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come violato dalla decisione impugnata; la Corte ha ritenuto però che la questione centrale fosse l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., non una violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 332 c.p.c.

    Applicato per escludere la necessità di ordinare notifiche integrative agli altri litisconsorti facoltativi non notificati dell'appello: l'impugnazione è ormai preclusa per costoro.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    Norma richiamata dal Tribunale per sostenere che il superamento dell'orario nei dirigenti medici può essere connaturato all'incarico e collegato agli obiettivi assegnati; questa valutazione è stata parte della motivazione di merito che l'appello contestava.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Fondamenti normativi indicati come motivi di cassazione (vizi di diritto nell'applicazione delle norme processuali sull'ammissibilità dell'appello).

  • art. 366 n. 6 e art. 369 n. 2 c.p.c.

    Norme relative ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (trascrizione delle parti rilevanti della sentenza e dell'atto di impugnazione). La Corte ha rilevato il rispetto di tali requisiti nel ricorso.

  • Cass. Sez. U., 16/11/2017, n. 27199

    «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione»

    La Corte di Cassazione ha applicato questo principio per stabilire che l'appello dei ricorrenti era sufficientemente specifico: non è richiesta una forma particolare né un progetto di decisione alternativo, ma la chiara indicazione e contestazione delle ragioni del primo giudice.

Massime di principio

  • Per l'ammissibilità dell'appello (art. 342 c.p.c.) è sufficiente che il gravame contenga una chiara individuazione dei punti della sentenza contestati e una argomentazione che confuti le ragioni del primo giudice; non è necessario redigere un progetto alternativo di decisione.
  • Quando si contesta la violazione di direttive UE, è opportuno evidenziare in appello le specifiche argomentazioni del giudice di primo grado che si intendono confutare, con riferimenti puntuali alle pagine o ai passaggi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza di specificità può essere riformata in Cassazione se dall'atto di appello risulta complessivamente la necessaria parte argomentativa e la contestazione delle ragioni del primo giudice.
  • In presenza di litisconsorti facoltativi non notificati dell'appello, non sempre è necessario ordinare nuove notifiche: l'art. 332 c.p.c. può rendere superflua tale attività quando l'impugnazione è ormai preclusa per detti soggetti.
  • I profili procedurali (forme e trascrizioni richieste per il ricorso in Cassazione: artt. 366, 369 c.p.c.) vanno rispettati con cura: l'omissione di tali adempimenti può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Nel contestare l'interpretazione di norme interne (es. disciplina del lavoro dirigenziale) invocate dal giudice di primo grado, è strategico concentrare le critiche sulle deduzioni logico-giuridiche impiegate dal primo giudice più che limitarsi a enunciare la violazione di una norma astratta.

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