Cassazione Civile, Ordinanza n. 26797/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso delle ritenute operate dal sostituto d'imposta su bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione, relativi all'anno d'imposta 2015, sostenendo la mancanza del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento in appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.l. n. 78 del 2010. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente letto il comma 2-bis come se avesse ampliato il presupposto impositivo, mentre esso avrebbe inciso solo sulla base imponibile: il presupposto soggettivo resterebbe quello dei dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario, e il presupposto oggettivo quello dei compensi in forma di bonus e stock options; il comma 2-bis avrebbe soltanto modificato il quantum imponibile, applicando l'addizionale all'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione, senza richiedere più l'eccedenza del triplo. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui il comma 2-bis ha inciso soltanto sulla base imponibile e non sul presupposto dell'imposizione, determinando l'abrogazione tacita parziale del comma 1 per incompatibilità limitatamente ai compensi corrisposti dal 17 luglio 2011; conseguentemente, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente volto a ottenere il rimborso delle somme trattenute. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La disposizione, come modificata dal comma 2-bis introdotto successivamente, disciplina l'addizionale sui bonus e stock options nel settore finanziario; il comma 2-bis incide sulla base imponibile, non sul presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, determinando una diversa quantificazione della base imponibile per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011.
È la legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010.
art. 15 preleggi
È richiamato per affermare l'abrogazione tacita parziale del comma 1 dell'art. 33, per incompatibilità, nella parte in cui diverge dal successivo comma 2-bis.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Quando una disposizione tributaria viene modificata introducendo un comma successivo che disciplina la quantificazione del tributo per i medesimi compensi, occorre distinguere nettamente tra presupposto d'imposta e base imponibile: la modifica del quantum non comporta di per sé l'estensione del presupposto soggettivo o oggettivo.
- Se il nuovo testo normativo, riferito espressamente ai medesimi compensi già considerati dal comma precedente, risulta incompatibile con la precedente disciplina sulla base imponibile, si configura un'abrogazione tacita parziale della disposizione previgente limitatamente alla parte incompatibile.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte di cassazione può dare continuità a tale indirizzo e, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito senza rinvio rigettando la domanda originaria della parte soccombente nei gradi di merito.
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