Cassazione Penale, Ordinanza n. 34261/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale a lui concesso in precedenza. La revoca era stata disposta perché, presso la sua abitazione, erano stati rinvenuti trentadue involucri di cocaina, un ulteriore involucro contenente altri cinque grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e oltre 1.400 euro in contanti. Con il ricorso si contestava, in sostanza, che la revoca fosse stata fondata su un mero automatismo conseguente alla denuncia penale e non su una valutazione concreta della sua idoneità, lamentando inoltre l'omessa considerazione del complessivo percorso di risocializzazione e degli altri elementi favorevoli emersi durante l'esecuzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo logico e non manifestamente illogico, valorizzando la gravità della condotta accertata come indice dell'allontanamento del condannato dal percorso di risocializzazione e della conseguente fallita prova. La Corte ha quindi confermato la revoca della misura alternativa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
la revoca dell'affidamento in prova non discende automaticamente dalla mera violazione di legge o delle prescrizioni, ma richiede una valutazione del giudice sulla incompatibilità concreta della condotta con la prosecuzione della misura
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, per colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità colpevole
il giudizio sulla revoca della misura alternativa è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che deve solo motivare in modo logico, adeguato e non viziato
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica per il solo fatto della violazione di prescrizioni o della commissione di un nuovo reato, ma presuppone una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza sulla concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova.
- Il giudice di sorveglianza può fondare la revoca su una singola condotta di particolare gravità, quando essa sia sintomatica dell'abbandono del percorso rieducativo e renda non più sostenibile una prognosi favorevole sulla continuazione della misura.
- Non è necessaria una specifica confutazione di ogni elemento favorevole del percorso trattamentale se il giudice ritiene che la violazione accertata abbia un peso tale da assorbire la valutazione complessiva e da esprimere, da sola, la fallita prova.
- In sede di legittimità la motivazione sulla revoca della misura alternativa è censurabile solo se mancante, manifestamente illogica o viziata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34218/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34221/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34224/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34231/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →