Cassazione Penale, Ordinanza n. 00069/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Nel ricorso deduceva l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena, lamentando altresì mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto sanzionatorio. La Corte ha rilevato che tale censura non era stata specificamente devoluta al giudice di appello, poiché nell'atto di appello era stata chiesta soltanto l'assoluzione nel merito.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte non entra nel merito della doglianza perché non era stata devoluta in appello.
Base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando vengono dedotte questioni non sottoposte al giudice di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni nuove o non specificamente devolute con l'atto di appello, quando il giudice di merito non abbia pronunciato su di esse per mancata investitura della sua cognizione.
- La censura relativa alla determinazione della pena è inammissibile in cassazione se non era stata oggetto di specifico motivo di appello, poiché non può pretendersi un sindacato di legittimità su un punto sottratto al giudice di secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità consegue anche quando il ricorrente prospetta un vizio di motivazione su un capo o punto della decisione che non è stato devoluto al giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00048/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00051/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00053/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00054/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00055/2025 del 02/01/2025
- ordinanza_penale · 2 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00057/2025 del 02/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →