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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6962 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego di definizione agevolata e la cartella di pagamento notificati alla C. s.r.l. per somme relative a omessi o tardivi versamenti di IRPEG, IRAP e IVA degli anni 1997-2001. La società aveva presentato il 10 giugno 2003 istanza ai sensi degli artt. 9 e 9-bis della legge n. 289/2002, versando la seconda e la terza rata ma non la prima; il 4 giugno 2004 aveva presentato una nuova istanza includendovi anche il versamento omesso. L’Agenzia aveva notificato il diniego il 2 febbraio 2006 e la cartella il 27 febbraio 2006, recuperando le somme ritenute insufficientemente versate, con interessi e sanzioni. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo perfezionata la definizione. L’Agenzia aveva proposto ricorso per Cassazione, ma il 3 marzo 2014 ha rinunciato, rappresentando — con l’adesione della società — che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale, in base al quale la società avrebbe pagato una somma inferiore a quella originariamente richiesta. La Corte non ha deciso nel merito il motivo di ricorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’accordo transattivo sopravvenuto e del venir meno dell’interesse delle parti alla decisione. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, che non può quindi passare in giudicato né regolare il rapporto controverso dopo la transazione. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate. Non è stata resa una decisione sul merito della validità della definizione agevolata o sulla debenza delle somme contestate.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

    La composizione sopravvenuta della lite, riconosciuta da entrambe le parti e tale da eliminare il contrasto, giustifica la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere e la rimozione delle decisioni non più attuali.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 con conseguente cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

    Quando la controversia si è composta e non occorre un nuovo giudizio, la Cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, rimuovendo una pronuncia divenuta inidonea a regolare il rapporto.

Massime di principio

  • Se durante il processo le parti raggiungono un accordo stragiudiziale che risolve concretamente la controversia e ne danno concorde comunicazione al giudice, può venir meno l’interesse a una decisione sul merito e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione di merito favorevole a una delle parti: l’esito dipende dall’accordo raggiunto e il giudice non stabilisce definitivamente chi avesse ragione sulla pretesa originaria.
  • Se la cessazione interviene mentre è ancora pendente l’impugnazione, la sentenza impugnata non passa in giudicato e può essere cassata; l’accordo sopravvenuto diventa il riferimento per regolare i rapporti tra le parti.
  • L’accordo deve risultare da circostanze obiettive e concordemente riconosciute dalle parti, dalle quali emerga il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese non è automatica: in questo caso è stata disposta per giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione.

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