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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35466/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p. (metodo mafioso) e chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, in particolare rispetto al capo 114 (tentata estorsione). I ricorrenti (Antonio e Gennaro Festa) contestavano la sussistenza dei gravi indizi per il reato di tentato omicidio (capo 113) e della qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione (capo 114). Le difese hanno depositato motivi nuovi evidenziando: la natura lecita dei rapporti commerciali tra la vittima e Illiano; l'incompatibilità tra la contestazione di tentato omicidio e quella di estorsione quando l'azione sarebbe stata finalizzata alla riscossione di un credito; la brevità e la superficialità delle ferite (referto pronto soccorso con prognosi di 6 giorni e TAC negativa) e la circostanza che l'aggressione si sarebbe interrotta con una minaccia verbale e la costrizione a inginocchiarsi, elementi che secondo la difesa incidono sull'animus necandi. Il PM inoltre sottolineava elementi indiziari ritenuti evocativi del 'metodo mafioso' (pluralità di aggressori, modalità intimidatorie, riferimenti a clan locali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Antonio e Gennaro Festa, annullando l'ordinanza impugnata relativamente ai capi 113 (tentato omicidio) e 114 (tentata estorsione) e rinviando il giudizio al Tribunale di Napoli perché dia adeguata e specifica valutazione delle deduzioni difensive, compresi i motivi nuovi. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha fornito una motivazione adeguata e non ha confrontato in modo puntuale le argomentazioni difensive che potevano incidere sulla qualificazione del fatto e sulla sussistenza dell'animus necandi. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato dichiarato assorbito, senza preclusione di riesame alla udienza di rinvio. In sintesi: annullamento parziale dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame; non si è deciso nel merito sui reati ma si è ordinato un nuovo, più motivato esame.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, codice penale

    L'aggravante 'metodo mafioso' richiede modalità della violenza o della minaccia tali da evocare la percezione della provenienza da un sodalizio criminoso; nel caso di specie il Tribunale di merito aveva escluso tale aggravante per difetto di elementi che richiamassero la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa

  • art. 309 codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; la vicenda trae origine da richiesta di riesame ex art. 309

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Rinvio a incombenze di cancelleria previste dalla Corte per l'esecuzione degli adempimenti a seguito della decisione di annullamento e rinvio

Massime di principio

  • In sede di riesame il giudice deve rispondere espressamente a deduzioni difensive nuove e rilevanti: la mera richiamazione del provvedimento genetico non è sufficiente quando le difese introducono argomentazioni specifiche e potenzialmente decisive
  • Per la configurazione dell'aggravante ex art. 416‑bis comma 1 c.p. non è sufficiente la pluralità degli aggressori o la violenza: è necessaria la percezione nella vittima e nella collettività di una forza intimidatrice riconducibile a un sodalizio criminoso
  • La qualificazione concorrente di tentato omicidio e di estorsione impone verifica dell'elemento psicologico (animus necandi vs finalità intimidatoria/estorsiva); elementi quali durata dell'aggressione, gravità e direzione delle ferite, minacce verbali e comportamento della vittima incidono sulla corretta ricostruzione dell'elemento intenzionale
  • In Cassazione, il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi è limitato alla verifica della correttezza logico‑giuridica e della completezza della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione ex novo delle risultanze probatorie
  • Documentazione medico‑legale (progosi, referti, TAC) e dichiarazioni della vittima possono essere determinanti per la valutazione dell'animus e per eventuali derubricazioni; se tali elementi sono stati prodotti ma non valutati, il provvedimento può essere annullato per carenza motivazionale
  • L'impugnazione del pubblico ministero può essere assorbita dalla decisione favorevole all'imputato, ma resta possibile che la questione sia nuovamente esaminata in sede di rinvio

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