Cassazione Penale, Sentenza n. 35466/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p. (metodo mafioso) e chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, in particolare rispetto al capo 114 (tentata estorsione). I ricorrenti (Antonio e Gennaro Festa) contestavano la sussistenza dei gravi indizi per il reato di tentato omicidio (capo 113) e della qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione (capo 114). Le difese hanno depositato motivi nuovi evidenziando: la natura lecita dei rapporti commerciali tra la vittima e Illiano; l'incompatibilità tra la contestazione di tentato omicidio e quella di estorsione quando l'azione sarebbe stata finalizzata alla riscossione di un credito; la brevità e la superficialità delle ferite (referto pronto soccorso con prognosi di 6 giorni e TAC negativa) e la circostanza che l'aggressione si sarebbe interrotta con una minaccia verbale e la costrizione a inginocchiarsi, elementi che secondo la difesa incidono sull'animus necandi. Il PM inoltre sottolineava elementi indiziari ritenuti evocativi del 'metodo mafioso' (pluralità di aggressori, modalità intimidatorie, riferimenti a clan locali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Antonio e Gennaro Festa, annullando l'ordinanza impugnata relativamente ai capi 113 (tentato omicidio) e 114 (tentata estorsione) e rinviando il giudizio al Tribunale di Napoli perché dia adeguata e specifica valutazione delle deduzioni difensive, compresi i motivi nuovi. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha fornito una motivazione adeguata e non ha confrontato in modo puntuale le argomentazioni difensive che potevano incidere sulla qualificazione del fatto e sulla sussistenza dell'animus necandi. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato dichiarato assorbito, senza preclusione di riesame alla udienza di rinvio. In sintesi: annullamento parziale dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame; non si è deciso nel merito sui reati ma si è ordinato un nuovo, più motivato esame.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, codice penale
L'aggravante 'metodo mafioso' richiede modalità della violenza o della minaccia tali da evocare la percezione della provenienza da un sodalizio criminoso; nel caso di specie il Tribunale di merito aveva escluso tale aggravante per difetto di elementi che richiamassero la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa
art. 309 codice di procedura penale
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; la vicenda trae origine da richiesta di riesame ex art. 309
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Rinvio a incombenze di cancelleria previste dalla Corte per l'esecuzione degli adempimenti a seguito della decisione di annullamento e rinvio
Massime di principio
- In sede di riesame il giudice deve rispondere espressamente a deduzioni difensive nuove e rilevanti: la mera richiamazione del provvedimento genetico non è sufficiente quando le difese introducono argomentazioni specifiche e potenzialmente decisive
- Per la configurazione dell'aggravante ex art. 416‑bis comma 1 c.p. non è sufficiente la pluralità degli aggressori o la violenza: è necessaria la percezione nella vittima e nella collettività di una forza intimidatrice riconducibile a un sodalizio criminoso
- La qualificazione concorrente di tentato omicidio e di estorsione impone verifica dell'elemento psicologico (animus necandi vs finalità intimidatoria/estorsiva); elementi quali durata dell'aggressione, gravità e direzione delle ferite, minacce verbali e comportamento della vittima incidono sulla corretta ricostruzione dell'elemento intenzionale
- In Cassazione, il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi è limitato alla verifica della correttezza logico‑giuridica e della completezza della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione ex novo delle risultanze probatorie
- Documentazione medico‑legale (progosi, referti, TAC) e dichiarazioni della vittima possono essere determinanti per la valutazione dell'animus e per eventuali derubricazioni; se tali elementi sono stati prodotti ma non valutati, il provvedimento può essere annullato per carenza motivazionale
- L'impugnazione del pubblico ministero può essere assorbita dalla decisione favorevole all'imputato, ma resta possibile che la questione sia nuovamente esaminata in sede di rinvio
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