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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29020/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. Il motivo decisivo del ricorso riguarda l'estinzione del reato per prescrizione: la difesa ha contestato la persistenza del reato alla data della sentenza di appello, richiedendo la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione sulla base della data dell'ultima condotta (4 aprile 2013) e della durata massima della pena ratione temporis.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Ha rilevato che, ratione temporis, la pena massima applicabile era pari ad anni otto; calcolando il termine prescrizionale dalla data dell'ultima condotta (4/4/2013) e conteggiando gli aumenti per interruzione, il termine è scaduto il 4/4/2023. Non risultano cause di sospensione del termine; pertanto alla data della sentenza di appello il reato era prescritto. La decisione ha lasciato ferme le statuizioni civili di risarcimento pronunciate in primo grado ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p. Non è stata pronunciata l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché mancano elementi negli atti che escludano il fatto o la responsabilità in modo ictu oculi. Inoltre non è stata disposta la liquidazione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile per la fase di legittimità, considerato che la parte civile non ha fornito contributo specifico alla discussione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Individua il reato contestato all'imputato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo il reato configurato, esso era estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La disposizione consente al giudice di pronunciare il proscioglimento nel merito se l'assenza del fatto o la non imputabilità sono manifesti. La Corte ha precisato che tale assoluzione è consentita solo quando le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione ictu oculi), cosa che non ricorre nel caso di specie.

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le statuizioni civili restano ferme anche in caso di annullamento della sentenza penale per motivi non estintivi. La Corte ha mantenuto le statuizioni di risarcimento pronunciate in primo grado nonostante l'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione occorre fissare la data dell'ultima condotta e determinare, ratione temporis, la durata massima della pena applicabile all'epoca; da quella data si computa il termine prescrizionale tenendo conto di eventuali interruzioni o sospensioni
  • Se alla data della decisione il termine di prescrizione è già scaduto, il giudice può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata quanto agli effetti penali; non è necessario il rinvio quando si decide solo sugli effetti penali
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione non equivale a un'assoluzione nel merito; l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se l'inesistenza del fatto o l'assenza di responsabilità emergono dagli atti in modo manifesto e non richiedono accertamenti
  • Le statuizioni civili di risarcimento possono rimanere ferme anche se il reato è estinto per prescrizione, salvo diversa statuizione espressa; pertanto la prescrizione penale non cancella automaticamente gli obblighi civili già accertati
  • La parte civile che non partecipa attivamente al giudizio di legittimità e che non contesta specificamente i motivi di impugnazione non ha diritto, di regola, alla liquidazione delle spese per la fase di cassazione

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