Cassazione Penale, Sentenza n. 16957/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte di appello di Perugia, della condanna inflitta dal Tribunale di Perugia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per insufficiente prova della responsabilità penale (sosteneva che Germini fosse acquirente e non venditore); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; (3) violazione di legge per il mancato riconoscimento, in favore del prevenuto, della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, DPR n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazione della ricostruzione fattuale), poiché si limitava a proporre una diversa lettura del merito senza indicare profili di illegittimità della motivazione dei giudici di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando contraddittorietà e carenza di motivazione della Corte territoriale circa il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. (la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante per supposta "elevata dannosità" della sostanza nonostante la qualificazione della vicenda nell'alveo dell'art. 73, comma 5). Ha altresì ritenuto fondato il terzo motivo, per omessa o ellittica motivazione sulla negazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e all'applicabilità dell'art. 73, comma 5-bis, DPR n. 309/1990, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio su tali profili; per il resto la sentenza è stata confermata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma cui è stato ricondotto il fatto (detenzione ai fini di spaccio) e la cui applicazione era alla base della condanna; la Corte di merito aveva classificato la fattispecie nell'ambito del comma 5, configurando la "lieve entità" ai fini del quadro sanzionatorio
art. 73, comma 5-bis, DPR n. 309/1990
Prevede la possibilità, in concreto, di sostituire la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità in favore del condannato se ricorrono determinate condizioni; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato il rifiuto di applicare tale beneficio
Circostanza attenuante comune la cui applicabilità è astrattamente possibile anche per reati in materia di stupefacenti; la Corte di appello aveva escluso l'attenuante per presunta "elevata dannosità" della sostanza, ma la Cassazione ha rilevato contraddittorietà e carenza di motivazione rispetto alla qualificazione complessiva del fatto
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento di un'attenuante occorre che la motivazione dei giudici di merito sia chiara e coerente: decisioni contraddittorie o apodittiche sulla gravità della condotta e sulla qualificazione normativa possono essere annullate.
- Se si chiede l'applicazione di benefici sostitutivi (es. lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis), il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto, non limitandosi a richiamare senza valutazione critica la decisione di primo grado.
- Elementi indiziari oggettivi (osservazioni degli agenti, scambi documentati, somma di denaro e presenza di strumenti come bilancini) possono legittimamente fondare l'inferenza di spaccio; la difesa deve indicare elementi decisivi che rendano logicamente inaccettabile quella inferenza per superarla in sede di legittimità.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di svolgere una propria valutazione motivata delle doglianze proposte in gravame; la mera riproposizione pedissequa delle argomentazioni di primo grado priva il giudizio di secondo grado della sua funzione di controllo
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