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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24609/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni aggravate dall'uso di un coltello, lamentando violazione di norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 125, comma 3; 530; 597; 605 c.p.p.; art. 582 c.p.) e vizio di motivazione: sostiene che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato le discrepanze tra le dichiarazioni della persona offesa e le deposizioni raccolte in indagine, né avrebbe valutato correttamente le testimonianze favorevoli, limitandosi a motivare per relationem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e vincolato a una rivalutazione del materiale probatorio che non compete alla Cassazione, sottolineando che il ricorso non ha affrontato gli elementi decisivi indicati dalla Corte di merito (riconoscimento fotografico della vittima; testimonianze che conoscevano l'imputato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile quantificate in Euro 1.710,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale sulle lesioni personali; il ricorso faceva riferimento alla qualificazione del fatto sotto tale norma, ma la Cassazione ha ritenuto che la questione di attribuzione soggettiva non fosse trattata in modo congruo nel motivo di ricorso

  • artt. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante per la rideterminazione delle prove; la Corte segnala che non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 530 c.p.p.

    Norma sul giudizio di impugnazione e sui motivi di nullità/annullamento; evocata dal ricorrente ma la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e non correlato alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata

  • art. 597 c.p.p.

    Norma sulla memoria cautelare o impugnazioni (richiamata dal ricorrente); la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione processuale sollevata perché il vizio prospettato comportava una mera diversa valutazione dei fatti

  • art. 605 c.p.p.

    Norma invocata nel quadro delle impugnazioni; la Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulle prove

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha comunque ritenuto che non fosse stata dimostrata alcuna violazione processuale rilevante ai fini di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e la liquidazione a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata implicitamente per la nuova disciplina delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per fondare la misura comminata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove: i motivi che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se mirano a un giudizio di merito.
  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e mettere in relazione le censure con le ragioni effettivamente adottate dal giudice di merito; la mancanza di questa correlazione comporta inammissibilità.
  • Il riconoscimento fotografico e le testimonianze che collegano l'imputato al fatto costituiscono elementi decisivi che il ricorrente deve affrontare esplicitamente nel ricorso.
  • La presentazione di motivi vaghi o che si limitano a proporre una diversa interpretazione complessiva delle prove può dare luogo a condanna per spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, chi impugna una sentenza penale deve articolare chiaramente dove il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione delle singole risultanze probatorie e non limitarsi a chiedere una revisione globale del fatto.

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