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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26612/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna per estorsione in concorso commessa in danno di una persona offesa in data 22/08/2015. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto tardiva la richiesta di applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, e che non avesse comunque valutato correttamente gli indici di minima offensività del fatto. In particolare, la difesa ha sostenuto che la richiesta, formulata con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585 c.p.p. dopo la successione di difensore, costituiva sviluppo dei motivi già proposti in appello sul trattamento sanzionatorio, e che l'intervento della Corte costituzionale era sopravvenuto dopo il termine per il deposito dell'appello. Ha inoltre censurato la motivazione di merito perché ritenuta apparente e apodittica, in quanto concentrata solo sulla natura del reato, sulla presenza di più correi e sull'entità del profitto, senza confrontarsi con la modesta entità della minaccia e con la complessiva scarsissima offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al tema della circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex sentenza Corte cost. n. 120 del 2023. Ha affermato che la richiesta non poteva essere considerata tardiva, poiché il primo momento utile per invocare l'attenuante era sopravvenuto solo dopo la scadenza del termine di appello, e che la Corte territoriale aveva errato sia nel dichiararla inammissibile per tardività, sia nel negarla valorizzando soltanto il profilo patrimoniale del profitto estorsivo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell'attenuante della lieve entità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Norma utilizzata per denunciare in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio e della gravità del fatto.

  • art. 311 c.p.

    quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte richiama la diminuente della lieve entità come parametro di valutazione della minima offensività; la disposizione è considerata, per effetto della pronuncia costituzionale, applicabile anche all'estorsione.

  • art. 585 c.p.p.

    Usato dalla difesa per il deposito dei motivi aggiunti, ritenuti tempestivi perché collegati a una sopravvenienza giurisprudenziale costituzionale.

  • art. 629 c.p.

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità; la Corte di cassazione ne trae l'applicabilità dell'attenuante anche all'estorsione.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato nella declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Parametro costituzionale richiamato nella declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p.

Massime di principio

  • L'attenuante della lieve entità del fatto, ove sopravvenuta per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale successiva al termine per l'impugnazione, può essere dedotta con motivi aggiunti in appello e non può essere considerata tardiva se rappresenta il primo momento utile per farla valere.
  • La valutazione della lieve entità non può essere limitata a un solo dato patrimoniale, ma deve investire il fatto nel suo complesso, considerando natura, specie, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, entità del danno o del pericolo e complessiva offensività della condotta.
  • La lieve entità del fatto ha natura oggettiva e richiede che la vicenda presenti un livello complessivo di offensività minima; non è configurabile quando gli elementi concreti del fatto non consentano di parlare di offensività ridotta.
  • Nel delitto di estorsione, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 2023, il giudice deve verificare in concreto i parametri di minima offensività elaborati dalla giurisprudenza, tra cui estemporaneità della condotta, modestia dell'offesa alla vittima, esiguità delle somme pretese o conseguite e assenza di profili organizzativi.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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