Cassazione Civile, Sentenza n. 31078/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute operate dalla consociata italiana (Grenke Locazione) sugli interessi pagati per i finanziamenti ricevuti, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973. In primo grado la CTP di Pescara aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La CTR d'Abruzzo ha invece accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato la domanda ritenendo che: a) i certificati di residenza prodotti non comprovassero la residenza fiscale e l'assoggettamento ad imposte previste dall'allegato B del DPR 600/1973 per il 2015 e 2016; b) non fosse dimostrata la soggezione a imposizione degli interessi in Irlanda (doppia imposizione) e la qualità di beneficiario effettivo; c) la ricorrente non avesse prodotto tutti i contratti di finanziamento necessari a provare il quantum degli interessi richiesti, richiamando erroneamente disposizioni (comma 3 lett. c e comma 5 art. 26-quater) che regolano aspetti diversi (esclusione dalla qualifica di interesse e rideterminazione a valore normale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per vizio di motivazione della CTR, rilevando contraddizioni interne (pagine 3 e 4) sulla valutazione dei certificati di residenza e l'omesso esame di documentazione decisiva (dichiarazioni dei redditi, bilanci, dichiarazione del beneficiario effettivo). Ha inoltre censurato l'errato richiamo normativo della CTR circa la necessità di produrre tutti i contratti ai fini del quantum. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'esenzione/rimborso delle ritenute su interessi pagati a società non residenti con condizioni relative alla forma societaria (allegato A), residenza fiscale, assoggettamento a imposte previste dall'allegato B, qualità di beneficiario effettivo e documentazione probatoria (comma 3 lett. b/c, comma 4 lett. a/b/c, comma 5 e comma 6). La Corte ha richiamato che alcune prove (dichiarazioni dei redditi, bilanci, dichiarazione del beneficiario effettivo) sono decisive per verificare la soggezione a imposizione e la qualità di beneficiario effettivo, oltre al certificato di residenza.
Direttiva 2003/49/CE (art. 3, lett. a, ii))
Citata dalla CTR in ordine alla prova della residenza e della tassazione; la Corte osserva che il contesto della lite è l'applicazione dell'art.26-quater nazionale e che l'uso delle norme convenzionali non sostituisce gli obblighi probatori previsti dalla normativa nazionale.
art. 132 cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norme sulla motivazione del provvedimento giudiziale. La Cassazione ha ritenuto sussistente una motivazione apparente/contraddittoria nella sentenza di appello, tale da integrare nullità ai sensi di legge.
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Regole sul sindacato di legittimità della valutazione delle prove e sul prudente apprezzamento. La Corte ha rilevato omissione di esame di risultanze processuali ritenute decisive (art.115) e un'applicazione inappropriata delle regole di valutazione probatoria (art.116) da parte della CTR.
art. 111, art. 112 e art. 360 cod. proc. civ.
Richiamati nel contesto dei vizi di nullità, vizio di extra petizione e dei rimedi in cassazione; la Corte ha usato i parametri dell'art.360 per dichiarare la nullità per motivazione apparente e per cassare la decisione.
allegato A e allegato B del d.P.R. n. 600/1973
Allegato A definisce le forme societarie idonee; allegato B elenca le imposte rilevanti negli Stati esteri. La CTR è stata censurata per avere valutato in modo contraddittorio se il certificato attestasse l'assoggettamento ad una imposta prevista nell'allegato B.
Massime di principio
- Un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera è importante ma non sempre sufficiente: per l'applicazione dell'art. 26-quater è spesso necessario integrare con altre prove (dichiarazioni dei redditi, bilanci, dichiarazioni del beneficiario effettivo) per dimostrare la sussistenza della doppia imposizione e la soggezione a imposta sugli interessi.
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e non contraddittorio; contraddizioni nella motivazione che emergono dal testo della sentenza integrano vizio rilevante che può portare alla cassazione e al rinvio per un nuovo esame.
- La Corte d'appello non può introdurre requisiti probatori non previsti dalla norma o deformare la funzione delle disposizioni (es. usare norme sulla determinazione del quantum o sul valore normale per negare la prova della residenza/tassazione).
- Se una parte indica documenti come decisivi per la prova (es. dichiarazioni fiscali, bilanci), il giudice deve valutare e motivare specificamente l'eventuale esclusione di rilevanza di tali documenti, pena il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art.115 c.p.c.).
- In situazioni analoghe, chi richiede il rimborso dovrebbe produrre sia il certificato convenzionale di residenza sia la documentazione fiscale integrativa (dichiarazioni dei redditi, bilanci, contratti rilevanti e dichiarazione del beneficiario effettivo) per ridurre il rischio di contestazioni sulla prova della residenza, sulla soggezione a imposizione e sulla qualità di beneficiario effettivo.
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