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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32699/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare relative a una pena residua di quattro anni di reclusione. Il rigetto era stato fondato, in via preliminare, sull'art. 58-quater, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, poiché il condannato aveva già usufruito dell'affidamento in prova, successivamente revocato; il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che la revoca fosse stata disposta per fatti anteriori alla concessione della misura. In ogni caso, il Tribunale aveva respinto le istanze anche nel merito, valorizzando il negativo contesto ambientale e familiare e l'assenza di revisione critica delle condotte delittuose, ritenuti indici di elevata e attuale pericolosità sociale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 58-quater ord. pen., sostenendo che la preclusione triennale non potesse operare quando la revoca fosse stata determinata dalla successiva emersione di fatti antecedenti alla concessione della misura, poiché il rinvio normativo riguarda la revoca ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen., ossia una condotta successiva, contraria alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di meritevolezza, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva regolare e priva di rilievi penali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'art. 58-quater, comma 2, ord. pen. non si applica automaticamente a ogni revoca di una misura alternativa, ma solo alla revoca riconducibile all'art. 47, comma 11, ord. pen., fondata su un comportamento successivo alla concessione della misura, contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova. La revoca disposta per fatti anteriori, emersi successivamente e valutati come incidenti sulla prognosi originaria di meritevolezza, non determina di per sé la preclusione temporanea. Tuttavia, il ricorso è stato complessivamente rigettato perché il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione sul merito, seppure sintetica, non era apparente né manifestamente illogica. Il Tribunale aveva valutato il contesto ambientale e familiare e la mancata revisione critica, mentre il tempo trascorso e la condotta successiva regolare non imponevano da soli una prognosi favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, comma 1, ord. pen.

    l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, ad eccezione della liberazione anticipata, non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale

    La disposizione introduce una preclusione temporanea all'accesso a determinati benefici penitenziari, da interpretare restrittivamente e in coerenza con la sua ratio.

  • art. 58-quater, comma 2, ord. pen.

    la disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma

    Il rinvio riguarda la revoca disposta secondo gli specifici paradigmi normativi richiamati, non qualsiasi provvedimento formalmente qualificato come revoca.

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova

    Perché operi la preclusione dell'art. 58-quater, comma 2, la revoca deve derivare da una condotta successiva alla concessione della misura, incompatibile con la prosecuzione della prova.

  • art. 47-ter, comma 6, ord. pen.

    Richiamato dall'art. 58-quater, comma 2, quale ulteriore disposizione secondo cui può essere disposta la revoca rilevante ai fini della preclusione.

  • art. 51, primo comma, ord. pen.

    Richiamato dall'art. 58-quater, comma 2, quale ulteriore disposizione in materia di revoca rilevante ai fini della preclusione.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato

    La funzione rieducativa impone di evitare interpretazioni automatiche ed estensive delle preclusioni all'accesso alle misure alternative.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso entro i limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • Il divieto temporaneo di concessione delle misure alternative previsto dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., in caso di revoca dell'affidamento in prova, opera solo quando la revoca sia stata disposta per un comportamento del condannato successivo alla concessione della misura, contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova.
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche per fatti anteriori alla concessione della misura, se emersi successivamente e idonei a incidere retrospettivamente sulla prognosi favorevole originaria; tale revoca, tuttavia, non determina automaticamente la preclusione di cui all'art. 58-quater, comma 2, ord. pen.
  • Le disposizioni che limitano l'accesso alle misure alternative, in quanto eccezionali e restrittive, non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica e devono essere interpretate in modo conforme alla funzione rieducativa della pena.
  • Il giudizio sulla meritevolezza delle misure alternative è discrezionale e deve fondarsi sulla valutazione complessiva degli elementi disponibili, tra cui condotta successiva, indagine socio-familiare e revisione critica; in cassazione è censurabile soltanto per motivazione apparente o manifestamente illogica.
  • Il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva regolare sono elementi valutabili nella prognosi di affidabilità extramuraria, ma non impongono da soli la concessione della misura né neutralizzano automaticamente gli indici negativi valorizzati dal giudice di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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