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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in nome collettivo e i suoi soci illimitatamente responsabili hanno impugnato la decisione che aveva confermato il loro fallimento e quello della società, dichiarato su istanza della creditrice. Secondo i ricorrenti, il credito posto a base dell’istanza sarebbe stato rinegoziato e sostituito da un accordo transattivo concluso il 15.12.2016 mediante scambio di e-mail, con cui la debitrice si era impegnata a fornire galleggianti in tre consegne, per un valore complessivo di euro 60.685,00, a compensazione e tacitazione di ogni debito. Con il primo motivo è stata dedotta l’errata applicazione di norme di diritto per l’asserita mancanza di prova dell’accordo transattivo, sostenendo che esso risultava chiaramente dalle e-mail. Con il secondo motivo è stato denunciato l’omesso esame di fatti decisivi. Con il terzo motivo è stata dedotta l’errata applicazione dell’art. 18 legge fall. assumendo che il titolo azionato dalla creditrice fosse venuto meno perché l’obbligazione era stata novata tramite l’accordo transattivo e la fornitura pattuita in luogo del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto unitariamente inammissibili tutti e tre i motivi. Ha osservato che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, soprattutto del contenuto delle e-mail del 15.12.2016. Ha ribadito che l’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, i ricorrenti non avevano dedotto la violazione delle regole ermeneutiche, ma solo l’omesso esame di un fatto che coincideva con l’oggetto stesso dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale aveva motivatamente escluso l’esistenza dell’accordo transattivo dopo analitica valutazione delle e-mail. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    viene richiamato solo come parametro del motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione nel merito perché reputa inammissibili le censure dirette contro l’accertamento del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge può riguardare anche l’interpretazione del contratto solo se si denuncia la violazione delle regole ermeneutiche; non basta dissentire sulla ricostruzione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti l’apprezzamento del contenuto probatorio compiuto dal giudice di merito

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere censurata se non deducendo specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto dei documenti e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto indicato coincida con il nucleo dell’accertamento compiuto dal giudice di merito e sia stato comunque valutato, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio, salvo che si denunci un vizio nei limiti tipici consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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